Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1962 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1962 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIORGIO ROSINA N. IL 16/09/1979
DI GIORGIO DIAMANTE N. IL 05/03/1982
avverso la sentenza n. 355/2007 CORTE APPELLO di ANCONA, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 24/11/2015

OSSERVA

Il ricorso di DI GIORGIO Rosina e DI GIORGIO Diamante deve essere dichiarato inammissibile,
giacché i motivi sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa

aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c),
all’inammissibilità. Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur
genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le
doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a
sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
ciascuno

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di

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