Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1962 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1962 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASCOLI MAURIZIO N. IL 07/08/1962
avverso la sentenza n. 1634/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Ascoli Maurizio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Genova, in data 25-9-2012 , nella parte in cui ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di
cui all’art 337 cp , commesso in Genova il 2-8-07 .
Il ricorrente deduce travisamento della prova poiché il teste Carbone, agente della
fermandosi subito e limitandosi a cercare di divincolarsi, nel momento in cui veniva
immobilizzato.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato l’azione violenta dell’Ascoli, il quale dapprima cerco di
colpire uno degli agenti ( dichiarazioni del teste Carbone, allegate al ricorso : “Fece
come per colpirmi “) e poi ingaggiò con essi una colluttazione , a seguito della quale
gli operanti caddero a terra. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è
quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i
giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo
pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina
completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile
sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici . Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti
penali da cui è gravato l’imputato e alle modalità della condotta.

P.M. , ha riferito che l’imputato accennò soltanto a colpirlo con un pugno,

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-11-13 .

PQM

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