Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19619 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19619 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAIDI ABBES nato il 02/01/1966
avverso la sentenza del 13/07/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;
Data Udienza: 21/03/2018
OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Zaidi Abbes in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza.
2. Propone ricorso l’imputato lamentando violazione di legge e vizio motivazionale quanto
alla ritenuta responsabilità, alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. ed al
trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero il primo motivo è inammissibile in
quanto concernente mere doglianze in punto di fatto, mentre sugli altri aspetti le
censure sono afferenti ad asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della
motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e
connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati
probatori.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000= a titolo di sanzione
pecuniaria
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 3.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il Consigliere e tensore
dott. Francesco M ria Ciampi
Il Presidente
dott. Rocco BlaiottaL<- 1.