Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19618 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19618 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VELTRI ANDREA nato il 09/06/1983 a BRESCIA

avverso la sentenza del 11/12/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

Data Udienza: 21/03/2018

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Veltri Andrea in relazione ai
reati, avvinti dal vincolo della
continuazione, di cui agli artt. 81 comma 1 c.p., 186 commi 2 lettera b), 2 bis e 2
sexies, 187, commi 1, 1 bis e 1 quater C.d.S..
2. Propone ricorso l’imputato lamentando violazione di legge e vizio motivazionale, quanto
in particolare al reato di guida in stato di alterazione fisica e psichica causata dalla
assunzione di sostanza stupefacente.
3. Osserva preliminarmente la Corte che il reato- così come unitariamente contestatoper il quale l’imputato è stato tratto a giudizio è prescritto, trattandosi di fatto
commesso in data 28/01/2012 in relazione al quale trova applicazione la disciplina
dettata dalla I. 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di
contravvenzione, il termine massimo di prescrizione per il reato ascrittogli deve
ritenersi stabilito in cinque anni in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160,
comma 3, e 161, comma 2, cod.pen.
Né II ricorso proposto presenta profili di inammissibilità. Va, quindi, osservato che è
venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato
contestato, compiutosi, in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.
4. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un quadro dal quale
possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza del ricorrente. Sul
punto, l’orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di
estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a
norma dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze
idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo
appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezioni ictu ()culi, che a quello
di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o
di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel
caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2, cod.proc.pen.,
l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento
critico, il convincimento di innocenza dell’imputato impone l’applicazione della causa
estintiva
5. Va disposto, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei
confronti di Veltri Andrea, essendo il reato contestato estinto per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il Consigliere este sore

dott. Francesco Mari lampi

Il Presidente

dott. R co Blaiotta

OSSERVA

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