Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19617 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19617 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAKIMI NOUR EDDINE nato il 15/01/1971

avverso la sentenza del 15/06/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

(f

Data Udienza: 21/03/2018

1.

2.

3.

4.

Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Hakimi Nour Eddine in relazione al reato di detenzione al fine di
spaccio di sostanza stupefacente.
Propone ricorso l’imputato lamentando violazione di legge e vizio motivazionale, quanto
alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello relativo alla quantificazione
della pena base ed alla mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 73 comma
sette DPR n. 309/1990 e 62 n. 6 cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di merito si è infatti pronunciata su
tutte le questioni qui pedissequamente riproposte, con motivazione del tutto congrua,
connotata da lineare e coerente logicità, conforme alla esauriente dinamica dei dati
probatori, né il ricorrente si confronta con quanto osservato nella gravata sentenza
limitandosi a censure generiche, assolutamente prive di specificità.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di •euro 3000= a titolo di sanzione
pecuniaria

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 3.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

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