Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19617 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19617 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETTI PATRIZIO PIETRO N. IL 19/10/1965
PETTI MARIA MARGHERITA N. IL 08/09/1970
avverso l’ordinanza n. 45/2013 TRIB. LIBERTA’ di CAMPOBASSO,
del 17/12/2013
sentj.a la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
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/sentite le conclusioni del PG Dott. (> ,
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/04/2014

,
-. – 1325/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 dicembre 2013 il Tribunale di Campobasso ha rigettato la richiesta di
riesame presentata da Petti Patrizio Pietro e da Petti Maria Margherita avverso sequestro
preventivo per equivalente di un immobile – intestato a Petti Maria Margherita – disposto dal
gip del Tribunale di Larino il 18 novembre 2013 in relazione a indagini per il reato di cui

2. Ha presentato ricorso il difensore di Petti Patrizio Pietro e Petti Maria Margherita,
denunciando la violazione degli articoli 321 c.p.p., 322 ter c.p. e della I. 244/2007: non
sarebbe l’immobile nella disponibilità di Petti Patrizio Pietro, essendo invece effettiva la sua
proprietà in capo alla sorella Petti Maria Margherita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Deve darsi atto, in via preliminare, che, in conseguenza di un errore materiale, il presente
ricorso è stato iscritto anche come Num. Ric. Gen. 1330/2014. L’identità dei due procedimenti,
entrambi chiamati all’udienza del 2 aprile 2014, è emersa in sede di camera di consiglio,
comportando la riunione del ricorso iscritto come Num. Ric. Gen. 1330/2014 a quello
anteriormente pendente come Num. Ric. Gen. 1325/2014.
Per quanto concerne, poi, l’unico motivo avanzato dei ricorrenti, questo, pur formalmente
rubricato come violazione di legge, in realtà presenta una sostanza completamente fattuale.
Vengono infatti esaminati, come ammette lo stesso ricorrente, “gli elementi di fatto assunti dal
Giudice del riesame” per ritenere sussistente la disponibilità del bene in capo al indagato –

all’articolo 10 ter d.lgs. 74/2000 per cui è indagato Petti Patrizio Pietro.

elementi che, sempre secondo il ricorrente, “si rifanno ai medesimi” adottati dal gip – per
contestarne la reale valenza probatoria (l’intestazione di alcune utenze dell’immobile a Petti
Patrizio Pietro dopo la donazione dell’immobile suddetto alla sorella Maria Margherita e la
dichiarazione di possesso dell’immobile resa dal fratello nella dichiarazione dei redditi fino al
2008, nonché il rapporto cronologico tra la donazione e il momento di pretesa commissione dei
reati contestati), contrapponendole quella di altri elementi tratti dal compendio indiziario
(come una serie di asseriti atti di disponibilità che avrebbe posto in essere la sorella
dell’indagato). Si tratta, quindi, di una vera e propria versione alternativa dei fatti diretta ad
ottenere, per verificarne la fondatezza, una cognizione di fatto preclusa al giudice di merito.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,

n-›

con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese
del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale
emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che ogni ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa,
di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Riunito al presente procedimento quello pendente al n. 1330/14, dichiara inammissibile il
ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
€1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 2 aprile 2014

Il Consigli re Estensi e

Il Presidente

P.Q.M.

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