Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19616 del 26/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19616 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Tverdokhlib Vitaliy

nato il 25.9.1958

avverso l’ordinanza del 31.10.2013
del Tribunale di Messina
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr.Paolo Canevelli, che ha
chiesto rigettarsi il ricorso
udito il difensore, avv. Alessandro Pittari, che ha concluso
per raccoglimento del ricorso

1

Data Udienza: 26/03/2014

1. Con ordinanza in data 31.10.2013 il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame
proposta nell’interesse di Khashchuck Nadiia, nella qualità di legale rappresentante della My
Ocean World s.a., e di quella ad essa riunita proposta nell’interesse di Tverdokhlib Vitaliy,
avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Messina il
12.10.2013, ed avente ad oggetto l’imbarcazione MA’AT.
Il Tribunale riteneva sussistente il fumus del reato di cui agli artt.216 e 292 DPR n. 43 del
23.1.1973.
L’imbarcazione sequestrata, costruita in Francia e battente bandiera ucraina, era stata di
proprietà di Tverdokhlib Vitaly fino all’11.3.2011 e da tale data trasferita alla società My Ocean
World S.A. ed iscritta nel registro britannico delle isole Vergini. Essa era giunta nel porto
turistico di Messina 1’11.5.2007.
Secondo il Tribunale non risultava né una dichiarazione di ammissione temporanea, né un
costituto di arrivo, in mancanza dei quali il comandante deve documentare che il natante si
trovi nelle acque comunitarie da un periodo inferiore a 18 mesi altrimenti sussiste il reato di
contrabbando doganale.
Dall’arrivo nel porto di Messina 1’11.5.2007 era decorso ampiamente tale termine, non potendo
operare la “sospensione” per effetto del sequestro disposto dal Giudice del Lavoro del Tribunale
di Messina in data 9.7.2010 (era mancato, infatti, nel caso di specie, un atto formale di
comunicazione da parte dell’interessato (Cass. sez. 3, 21.9.2007 n.38724); non poteva,
quindi, essere invocata l’interruzione del termine ex art.216 comma 4 DPR 43/1973.
Peraltro era condivisibile l’assunto del GIP, che, richiamando la previsione dell’art.7 L.479/95,
aveva ritenuto che il periodo di sospensione non potesse operare nell’ipotesi di sequestro
disposto su iniziativa privata (e nel caso di specie il sequestro era stato richiesto da tale
Parrinello a garanzia del proprio credito).
Sussisteva poi il periculum in mora e comunque l’art.301 TULD prevede la confisca
obbligatoria.
2. Ricorre per cassazione Tverdokhlib Vitaly, a mezzo del difensore, denunciando la violazione
di legge e l’erronea applicazione dell’art.216 DPR 23.1.1973 n.43.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che non ricorresse la condizione di “temporanea
importazione”. Ha tenuto conto, invero, soltanto del mero superamento del limite massimo di
18 mesi, senza considerare, come ampiamente documentato dalla difesa, che l’imbarcazione
era rimasta assolutamente inutilizzata per effetto del sequestro giudiziario.
Ricorreva pertanto l’interruzione del sopraindicato termine, come previsto dall’art.216 co.4
DPR cit..
Il Tribunale ha giustificato il ritenuto superamento del termine con la circostanza che non vi
era stata da parte dell’interessato formale comunicazione al Ministero delle Finanze,
convertendo però l’omissione comunicativa in elemento costitutivo del reato. La comunicazione
ha la finalità di consentire all’autorità competente il controllo sulla reale inutilizzabilità
dell’imbarcazione; ad integrare il reato è invece l’ingiustificato superamento del termine di 18
mesi. E, nel caso di specie, risultava pacificamente che l’Ufficiale Giudiziario, in esecuzione del
provvedimento del Giudice del Lavoro, aveva proceduto al sequestro dell’imbarcazione
sottraendola alla disponibilità del proprietario per 14 mesi.
Peraltro l’art.216 comma 4 non prevede alcun atto formale di comunicazione da parte
dell’interessato.
Né può certo parlarsi di strumentalità del sequestro ad istanza di parte privata, anche perché il
dissequestro venne richiesto immediatamente e l’imbarcazione fu restituita al proprietario
soltanto dopo 14 mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del reato di cui agli artt.216 e
292 DPR 23.1.1973 n.43, non ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente per
l’importazione temporanea del natante sequestrato.

2

RITENUTO IN FATTO

2.1. La norma sopra richiamata prevede che “per i mezzi di trasporto indicati nei precedenti
commi il regime della temporanea importazione è interrotto durante il periodo in cui tali
veicoli, pur permanendo nel territorio doganale, rimangono inutilizzati, sempreché siano
custoditi con l’ osservanza delle condizioni e cautele stabilite dal Ministero delle Finanze.
Questa Sezione, con la sentenza n.38724 del 21.9.2007, P.G. in proc. Del Duca, Rv 237923,
ha affermato il principio che il delitto di contrabbando doganale è configurabile anche per i
mezzi di trasporto in temporanea importazione (art.216 del DPR 23 gennaio 1973 n.43)
quando siano cessate le condizioni previste per l’importazione temporanea ovvero sia decorso
il termine … fissato dalla legge ai fini della permanenza in importazione temporanea di merci
estere sul suolo nazionale.
In motivazione si precisa che “..il regime della temporanea importazione è interrotto durante il
periodo in cui tali mezzi, pur permanendo nel territorio nazionale, rimangono inutilizzati a
condizione che siano stati custoditi con l’osservanza delle prescrizioni e cautele stabilite dal
Ministero della Finanze. L’Autorità finanziaria, per poter impartire le relative istruzioni, deve
ovviamente essere informata formalmente dall’interessato, il quale, al fine di usufruire
dell’interruzione (che opera ovviamente solo per l’importazione temporanea) ha l’onere di
comunicare al Ministero la causa di inutilizzabilità”.
2.2. Il Collegio ritiene di non discostarsi da tale indirizzo interpretativo, risultando infondati i
rilievi sollevati dal ricorrente.
E’ vero che la norma non prevede, espressamente, una formale comunicazione all’autorità
finanziaria. Ma è assolutamente evidente che, in tanto il Ministero delle Finanze potrà
impartire le condizioni e cautele della custodia, in quanto sia stato formalmente informato.
L’omessa comunicazione frustra, palesemente, le finalità della norma che vuole consentire
all’amministrazione, una volta venuta a conoscenza della mancata utilizzazione, non solo di
impartire le necessarie istruzioni, ma anche di esercitare il controllo, in qualsiasi momento, in
ordine al permanere della condizione di non utilizzazione.
Nè la norma fa alcuna distinzione in ordine al “motivo” della mancata utilizzazione, non
distinguendo tra cause volontarie, accidentali o dipendenti da “factum principis”.
Sicchè, anche in presenza di un sequestro disposto dall’a.g., non viene meno l’onere di
comunicazione all’Amministrazione finanziaria, sussistendo ugualmente le ragioni poste a base
della informativa. Anche nell’ipotesi di sequestro il Ministero delle Finanze deve venire, invero,
a conoscenza della data di inizio della mancata utilizzazione, del luogo in cui l’imbarcazione si
trova, delle condizioni in cui versa il natante, delle ragioni e delle modalità del provvedimento
ed infine del momento della cessazione del vincolo. E ciò al fine di esercitare la vigilanza ed i
poteri previsti dalla norma.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente la mancata comunicazione non viene, poi,
elevata ad “elemento costitutivo del reato”.
Il reato di contrabbando doganale, come si è visto, si perfeziona, per i mezzi di trasporto in
temporanea importazione, al momento in cui è cessato il termine di diciotto mesi previsto
dalla normativa.
E’ onere dell’interessato, che voglia avvalersi della interruzione di detto termine, ai sensi
dell’art.216 comma 4 DPR 43/1973, mettere in condizione il Ministero delle Finanze di
esercitare i poteri di vigilanza. La comunicazione, quindi, incide soltanto sulla decorrenza del
termine in ragione della mancata utilizzazione del natante.

3

Come rilevato dai Giudici del riesame è consentita l’immissione nel territorio doganale
comunitario di merci non comunitarie senza che siano soggette a dazi e diritti doganali sempre
che esse siano esportate nel termine stabilito.
Nel caso di specie, non è in contestazione il superamento del termine di 18 mesi (previsto
dall’art.562 lett.e) reg.CEE n.993/2001 del 4.5.2001) per l’importazione temporanea, essendo
l’imbarcazione giunta nel porto di Messina 1’11.5.2007; ed è pacifico altresì che, quando venga
a cessare la condizione di importazione temporanea, sia configurabile il reato di contrabbando
doganale di cui all’art.292 DPR 43/1973.
Si invoca, però, dal ricorrente la interruzione del termine ai sensi dell’art.216 comma 4 DPR
cit.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26.3.2014

2.3. Il Tribunale ha, altresì, rilevato che, in ogni caso, secondo le previsioni di cui all’art.7
L.479/95 il periodo di sospensione non possa operare nel caso di specie, trattandosi di
sequestro conservativo disposto a richiesta del privato Parrinello a garanzia del proprio
credito.
La legge richiamata dal Tribunale riguarda la ratifica ed esecuzione della convenzione
sull’ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990 ed
all’art.7 comma 3 dell’Allegato 1, prevede che “Se le merci, compresi i mezzi di trasporto,
poste in ammissione temporanea non possono essere riesportate a seguito di un sequestro,
diverso da un sequestro effettuato dietro richiesta legale di privati, l’obbligo di riesportazione è
sospeso per tutta la durata del sequestro”.
Tale legge riguarda più generalmente l’ammissione temporanea di merci (compresi i mezzi di
trasporto).
Più correttamente va fatto riferimento (ed in tal senso, trattandosi di questione di diritto, va
precisata la motivazione dell’ordinanza impugnata ) alla L.3 novembre 1961 n.1553 di ratifica
ed esecuzione della Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, relativa all’importazione
temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto o aeromobili.
Tale legge, richiamata espressamente nell’art.216 comma 1 DPR 43/1973, all’art.13 comma 2
del Preambolo, prevede ugualmente che “Quando un’imbarcazione o un aeromobile non
potrà essere riesportato in seguito a un sequestro e che questo sequestro non è stato
effettuato a richiesta di privati, l’obbligo di riesportazione nel termine di tempo di validità del
documento di importazione temporanea sarà sospeso durante la durata del sequestro”.
La norma, quindi è chiarissima (con l’evidente finalità di impedire elusioni o
strumentalizzazione del regime di importazione temporanea) nell’escludere, senza alcuna
eccezione, dalla sospensione del termine i sequestri disposti su richiesta di privati.
E, nel caso di specie, è pacifico che si trattava di un sequestro conservativo disposto su
richiesta di tale Parrinello. Conseguentemente, sono irrilevanti le argomentazioni difensive in
ordine alla “non strumentalità del sequestro ad istanza di parte privata” (pag.2 ricorso).

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