Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19616 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19616 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROTO FRANCESCA nato il 12/04/1950 a PESCARA

avverso la sentenza del 09/11/2017 del GIP TRIBUNALE di PESCARA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 21/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Roio Francesca ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe recante applicazione della pena su
richiesta in ordine al reato di cui all’art. 589 cod pen, commesso in violazione delle norme sulla
circolazione stradale.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in punto di determinazione della durata della
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.II ricorso è manifestamente
infondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice che applichi con la

patente di guida deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si allontani dal
minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più
vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione
implicita (Sez. 4, n. 21194 del 27 marzo 2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, n. 21574 del 29
gennaio 2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211). In caso di patteggiamento per omicidio
colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, opera la diminuzione fino ad un
terzo prevista dall’art. 222, c. 2-bis, cod.strad. (Sez. 4, n. 14504 del 22 marzo 2016, P.G. in
proc. Rama, Rv. 266468; Sez. 4, n. 7382 del 12 gennaio 2012, P.G. in proc. Larocca, Rv.
252390). Nel caso in esame, la durata della sospensione, fissata in anni uno e determinata
partendo dalla pena base di anni uno e mesi sei, si colloca ben al di sotto del medio edittale .
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna deliericorrente medesimo__ al pagamento delle
spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna W ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

Il Co sigliere estensore
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Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

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