Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19615 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19615 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO PASQUALE nato il 15/11/1979 a NAPOLI

avverso la sentenza del 20/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA
1. L’imputato ESPOSITO Pasquale propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la condanna del predetto per il delitto di cui all’art. 73
d.P.R. 309/90.
Il ricorso, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche

2.

(motivato dal giudice attraverso il richiamo alla negativa personalità dell’imputato,
gravato da un precedente specifico), è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3,
c.p.p., per manifesta infondatezza dei motivi, rilevandosi che la ratio della disposizione

valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente
l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione
delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in
base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque,
sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. sez. 2 n.
3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4
n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201). Peraltro, il giudice di merito, nel valutare la
concedibilità del beneficio in esame, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli
elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui
ritenuti prevalenti (cfr. sez. 3 n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; sez. 2 n. 19298
del 15/04/2015, Rv. 263534;n. 37670 del 18/06/2015, Rv. 264802; sez. 3 n. 35852
dell’11/05/2016, Rv. 267639).
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Cappello

Il Presidente
dott. Rocco Marco Blaiotta
c r .-, ■1 p

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di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una

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