Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19613 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19613 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICCOLO MARCO nato il 26/06/1980 a NAPOLI

avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

Data Udienza: 21/03/2018

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Piccolo Marco per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo difetto e contraddittorietà di
motivazione e violazione di legge, quanto all’affermazione di penale responsabilità.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi
di prova che non è consentita in questa sede. Le censure concernenti asserite carenze
argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione
dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità,
quando la struttura motivazionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e
coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente
si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una
diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il
ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza
impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto
immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel
provvedimento impugnato tutte le tesi oggi riproposte, evidenziando come la giurisprudenza
delle SS.UU. avesse chiarito che il reato sussiste anche se il reddito celato dall’istante sia al di
sotto della soglia reddituale massima per ottenere il benefico (n. 6591 del 2009)
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 2.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

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