Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19612 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19612 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IZZO ARMANDO nato il 11/03/1974 a NAPOLI

avverso la sentenza del 26/06/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 21/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, V comma, DPR 309/1990 ( detenzione a fini
di spaccio di gr 20,5 di cocaina, ripartiti in 42 confezioni) è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, in ordine al trattamento sanzionatorio la

acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La Corte d’appello, richiamando
anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha osservato che le modalità del fatto,
atteso il quantitativo e la qualità della sostanza, e l’esistenza di precedenti penali specifici
giustificavano la dosimetria della pena inflitta.
Queste le precise considerazioni dei giudici di merito, a fronte delle quali il ricorrente non ha
dedotto specifiche nuove doglianze, limitandosi a riproporre le medesime censure già rigettate
in sede di gravame. In relazione all’adeguatezza della appare, invero, assolutamente corretto e
insindacabile in sede di legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito in ordine ai connotati
di allarmante gravità che rendono l’imputato immeritevole di un più mite trattamento
sanzionatorio.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 2.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative

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