Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19611 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19611 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCALA DOMENICO nato il 03/04/1997 a GALLIPOLI
avverso la sentenza del 03/10/2017 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
Data Udienza: 21/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Scala Domenico ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, recante
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod proc pen, prospettando vizio di
motivazione in relazione alla congruità della pena in considerazione di quanto stabilito dalla
Consluta con la sentenza n.32/2014.
L’impugnazione é inammissibile in quanto proposta personalmente dall’imputato, in
giugno 2017, n.103, secondo cui il ricorso in cassazione può essere proposto solo a mezzo di
difensore iscritto all’albo speciale.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della somma di C
3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Loredlana Micdchè
Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta
violazione della disposizione di cui all’art. 613 cod proc pen, come modificato dalla legge 23