Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19610 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19610 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONQUISTA GIOVANNI nato il 26/01/1976 a MADDALONI

avverso la sentenza del 19/06/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1.

L’imputato CONQUISTA Giovanni propone ricorso contro la sentenza in

epigrafe, con la quale è stata rideterminata nei suoi confronti la pena inflitta per il
delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 (con la recidiva specifica e reiterata), riqualificato

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta
genericità dei motivi e manifesta infondatezza degli stessi non avendo la parte svolto
alcuna critica al ragionamento contenuto nella sentenza impugnata (cfr., sul contenuto
essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud.
(dep.

21/02/2013),

Rv.

254584;

Sez.

U.

n.

8825

del

27/10/2016

Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi
possono applicarsi anche al ricorso per cassazione], con cui la Corte territoriale, dato
atto della rinunzia del gravame di merito quanto all’accertamento della penale
responsabilità (avendo l’imputato ammesso gli addebiti), ha ritenuto il CONQUISTA non
meritevole de riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (siccome gravato
da plurimi e gravi precedenti penali, tali da giustificare anche la prognosi di maggiore
pericolosità formulata con la cobtestata recidiva, rispetto alla quale la Corte ha pure
sottolineato la mancata formulazione di specifiche censure.
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 3000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore

dott.ssa Gabriella Cappello
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Il Presidente

dott. Rocco Marco Blaiotta

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lo stesso nell’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo.

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