Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1961 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1961 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VIZI ENRIKO N. IL 17/12/1987
avverso la sentenza n. 1011/2011 TRIB.SEZ.DIST. di AVERSA, del
10/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

r. g. n.

OSSERVA
I .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza in epigrafe indicata, resa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., che gli ha applicato la pena, secondo la concorde richiesta delle
parti.
Lamenta vizio di motivazione ed inosservanza dell’art. 129 c.p.p., a suo avviso
applicabile al caso di specie.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità dei motivi addotti a
sostegno della impugnazione. Il ricorrente, in vero, pur dolendosi della insufficienza
delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata, non indica in alcun
modo le ragioni per le quali, in presenza di richiesta di applicazione della pena da lui
proveniente, che presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla
colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno disattendere tale richiesta e
pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sulla evidenza della
insussistenza del fatto, della sua mancata commissione da parte dell’imputato, della
presenza di cause di giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo o in
genere della sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo determinare in euro millecinquecento.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e a quello della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle Ammende.
Co deciso in Roma il 29-11-12.
Il onsigliere

camera di consiglio: 29-11-2012

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