Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1961 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1961 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTI FRANCESCO N. IL 07/09/1944
avverso la sentenza n. 4413/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 24/11/2015

OSSERVA

Il ricorso di CONTI Francesco è inammissibile perché generico e versato in fatto.
Il ricorrente attraverso la reiterazione di motivi d’appello tende unicamente a
prospettare una generica diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, che non può
trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella
impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di

accertato dai giudici di merito, risulta corretto il diniego delle circostanze attenuanti
generiche. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod.
pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa
motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in
cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei
pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez.VI 24 settembre
2008 n.42688, Caridi; sez.VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario
che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da
tale valutazione (Cass. sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n.
34364 del 16/06/2010 Ud. (dep. 23/09/2010) Rv. 248244)
Nella fattispecie la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche
con riferimento ai gravi precedenti penali, al contesto in cui è avvenuta la condotta e al
comportamento processuale.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
1

qualificazione del fatto e responsabilità del prevenuto. Inoltre, dal contesto complessivo

Così deliberato in Roma il 24.11.2015

ynna VERGA

Il Presidente
Anto P.TIPINO

Iv

Il Consigliere estensore

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