Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1961 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1961 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
RUSSO SALVATORE N. IL 10/11/1974
avverso il provvedimento n. 964/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 21/11/2013
OSSERVA
Russo Salvatore propone istanza di rimessione del processo pendente nei suoi
confronti di fronte al Tribunale di Palermo, in ordine al reato di cui all’art 371 bis cp
, affermando che vi sono gravi situazioni locali tali da turbare il regolare
svolgimento del processo , atteso che il territorio della provincia di Palermo è
pervaso da una capillare presenza mafiosa ,che si estende fino al Tribunale e
tempi non sospetti , ha denunciato l’Ufficio del p.m., diventa testimone a favore
dell’imputato e quest’ultimo , in altra sede, è parte offesa nei confronti dell’Ufficio
del p.m.
L’istanza va dichiarata inammissibile , in quanto basata su motivi manifestamente
infondati poichè incentrati sul’esistenza di situazioni e problematiche di carattere
generale e comunque estranee alla persona del Russo , di cui non viene in alcun
modo chiarita la concreta incidenza sulla specifica posizione processuale del
ricorrente .
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del richiedente
al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente
al pagamento delle
spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di
euro duemila
Così deciso in Roma il 21-11-13.
considerato anche che trattasi di un processo anomalo in cui la parte offesa , che, in