Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19609 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19609 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
GENTILE SANDRO nato il 20/07/1978 a NAPOLI
LUONGO PASQUALE nato il 22/09/1973 a NAPOLI

avverso la sentenza del 25/09/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Gentile Franco e Luongo Pasquale per i reati di detenzione al fine di
spaccio di sostanza stupefacente, nonché (per il solo Gentile) di resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale.
2. Propongono distinti ricorsi gli imputati lamentando violazione di legge e vizio
motivazionale, in particolare quanto al trattamento sanzionatorio.
3. I ricorsi sono manifestamente infondati. Ed invero i ricorrenti propongono censure del
tutto generiche e comunque meramente riproduttive di quelle già adeguatamente
vagliate e disattese dai giudici di merito ovvero mere doglianze in punto di fatto
inammissibili in sede di legittimità, né si appalesa l’asserito difetto o contraddittorietà
di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente
e connotata da lineare e coerente logicità, conforme alla esauriente disamina dei dati
probatori. Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione
della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere
discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia
valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure
necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta„
contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass.
IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278). Nella specie peraltro il discostamento
dal minimo è stato motivato avuto riguardo alla gravità della condotta.
Per quanto detto, anche tale motivo di censura è manifestamente infondato, anche con
riferimento alla ritenuta recidiva, essendo la motivazione dei giudici di merito
assolutamente congrua a riguardo, avendo sottolineato – per ravvisare la pericolositàle modalità dell’azione ed il collegamento con ambienti criminali.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000= ciascuno a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di 3.000= euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il Consigliere estenso
dott. Francesco Mari Ci

Il Presidente
dott. Rocco Blaiotta

1.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA