Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19608 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19608 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANGRI FRANCESCO nato il 16/11/1947 a NAPOLI

avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.ANGRI Francesco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava, in punto di responsabilità nei confronti del prevenuto, la sentenza del Tribunale di Napoli che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di circa 22 grammi di cocaina e lo aveva condannato alla pena di

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente
infondati, in quanto generici e tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello. Invero l’obbligo motivazionale è assolto laddove il giudice di appello da una parte ha escluso che ricorressero a favore dell’Angri profili di rneritevolezza che giustificassero il beneficio e dall’altra
ha negato che la difesa del prevenuto avesse evidenziato elementi che potessero
orientare il riconoscimento del beneficio. La motivazione sotto questo profilo è
assolutamente adeguata e priva di vizi logici.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 21.3.2018

anni uno mesi quattro di reclusione ed C 2.000 di multa.

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