Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19607 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19607 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

Xisi<€.‘114 misepswesegm sul ricorso proposto da: SPITALERI FEDERICO N. IL 18/09/1991 avverso la sentenza n. 3838/2013 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del 28/08/2013 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO; Data Udienza: 23/05/2014 4 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. del 28 agosto 2013 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano applicava nei confronti di SPITALERI Federico, imputato del delitto di cui all'art. 73 comma 1 bis D.P.R. 309/90 (illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di circa 600 grammi - reato accertato il 25 agosto 2013) la pena finale, così diminuita per il rito, 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato personalmente, lamentando con unico motivo, difetto assoluto di motivazione in punto di mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è in sé inammissibile per evidente manifesta infondatezza in riferimento all'asserito difetto di motivazione in punto di responsabilità, perché secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. Sez. Unite, 27.3.1992, Di Benedetto e Sez. Unite 21.9.1995, Serafino) - in tema di patteggiamento l'obbligo generale di motivazione va correlato con il particolare tipo di sentenza previsto dall'art. 444 c.p.p. e, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., una motivazione specifica è richiesta unicamente nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino evidenti elementi concreti sulla ravvisabilità delle ipotesi medesime mentre, in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, che è stata effettuata con esito negativo la verifica prescritta dalla legge. Lo è anche il secondo sostanzialmente per le medesime ragioni. 1.1 Senonchè va rilevato che, successivamente alla presentazione del ricorso, la disciplina applicabile è mutata in senso favorevole alla posizione del ricorrente, il quale non era certo nelle condizioni di formulare uno specifico motivo di impugnazione afferente alla quantificazione della pena, in relazione allo stato della legislazione vigente al momento della proposizione del ricorso. 2. Il sistema sanzionatorio previgente è stato oggetto - come è noto - di una serie rilevante di modifiche in conseguenza, anzitutto, delle Leggi 10/14 (di conversione del D. Legge 146/13) e 79/14 (di conversione del D.L. 36/14), in tema di lieve entità del fatto (comma 5° del D.P.R. 309/90) non rilevanti in questa sede (perché per il ricorrente non è stata riconosciuta dalla Corte territoriale la fattispecie attenuata) e, ancora, della sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 - qui rilevante - con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli artt.4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49, che modificavano la disciplina dei commi 1 e 4 dell'art.73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e abbandonavano i diversi regimi sanzionatori fissati per le sostanze di anni tre di reclusione ed € 12.000,00 di multa. stupefacenti elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le c.d. "droghe pesanti") e quelle elencate nelle tabelle II e IV (le c.d. "droghe leggere"). La nuova disciplina fissava dunque agli artt.1 e 1-bis dell'art.73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un unico trattamento sanzionatorio per tutte le sostanze stupefacenti e tale soluzione è stata censurata dalla Corte che ha ripristinato il testo anteriore. 3. Con riguardo al caso di specie, il Giudice per l'Udienza Preliminare ha preso in considerazione, la pena-base di anni sei di reclusione ed C 27.000,00 di multa, procedendo poi art. 444 cod. proc. pen., fino alla pena finale come sopra indicata. 3.1 Così facendo il Giudice si è attestato su un livello edittale minimo coincidente con quello previsto in relazione alla normativa vigente al momento della decisione. In realtà per effetto delle ricordate modifiche normative, il minimo edittale è profondamente cambiato attestandosi sul livello di anni due di reclusione ed C 5.164,00, di molto inferiore rispetto alla pena minima individuata dal giudice di merito. Ne deriva che la pena come sopra inflitta deve ritenersi illegale in quanto nettamente superiore, a ben vedere, per quanto riguarda la pena detentiva, al minimo previsto per le cd. "droghe leggere" di cui alla tabella 4^ del D.P.R. 309/90 nella sua originaria versione. 3.2 Ciò precisato, si osserva che già all'indomani delle dette modifiche normative questa Suprema Corte ha affermato il principio (che questo Collegio condivide), secondo il quale l'illegalità sopravvenuta della pena è rilevabile di ufficio in sede di legittimità anche nel caso di inammissibilità originaria del ricorso, laddove quella illegalità derivi da una modifica normativa incidente sui minimi e massimi edittale che risulti più favorevole per l'imputato (in termini Sez. 4" 13.3.2014 n. 27600, Buonocore). 3.3 Da qui consegue l'annullamento della sentenza senza rinvio e la contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano, non potendo più avere giuridica validità il precedente accordo negoziale stipulato sul presupposto di una pena illegale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bolzano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 23 maggio 2014 ensore Il Presidente alla riduzione ex art. 62 bis cod. pen. nella misura di 1/3 ed alla diminuzione processuale ex

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