Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19607 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19607 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUNTAR FEDERICO nato il 23/01/1977 a CONEGLIANO

avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 21/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Puntar Federico ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’ aver commesso il reato in ora
notturna.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione sull’accertamento della responsabilità,

prova, e aveva dato risultati inattendibili ( dal secondo test risultava un tasso alcolemico
superiore alla prima rilevazione). Lamenta inoltre la violazione dell’art. 114 disp att cod proc
pen, in quanto l’avviso all’indagato relativo alla possibilità di farsi assistere dal difensore era
stato dato solo dopo l’esecuzione del test.
Le doglianze sono manifestamente infondate perché non tengono conto della satisfattiva e
giuridicamente corretta spiegazione offerta in sede di merito, sotto il profilo della ricostruzione
e qualificazione della condotta, nonché della consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Gli odierni motivi di ricorso si limitano peraltro a riproporre precedenti censure già
disattese dalla Corte d’Appello di Venezia, con particolare riferimento al fatto che i militari
operanti avevano l’accertato lo stato di ebbrezza alcolica del conducente in base sia agli
elementi sintomatici constatati direttamente (eloquio sconnesso, difficoltà di movimento, alito
vinoso) sia all’esito fornito dall’esame con etilometro, effettuato con apparecchiatura ben
funzionante, regolarmente revisionata ed omologata.
Va ricordato, inoltre, che in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un
accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava
sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare
quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non
integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di
guida e l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015 Rv. 263725; Sez.
4, n. 47298 del 11/11/2014, Rv. 261573).
Quanto all’avviso di farsi assistere da un difensore, la Corte motiva congruamente circa
la irrilevanza dell’orario di compilazione del verbale, essendo la mera redazione atto materiale
che ben poteva avvenire immediatamente dopo l’esecuzione del test alcolimetrico. Nel caso di
specie, gli agenti operanti avevano attestato di aver provveduto ad avvisare il Puntar prima di
eseguire il test, nè vi era motivo per ritenere che i predetti agenti, che avevano descritto gli
adempimenti eseguiti con apposita annotazione, avessero dichiarato il falso. Si tratta di
apprezzamenti del tutto immuni da vizi logici, sottratti al sindacato di legittimità.
La palese inammissibilità del ricorso preclude, secondo costante giurisprudenza di
questa Corte, la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo,
cod.proc.pen., l’estinzione del reato per prescrizione (Sez. Un., 12602 del 17 dicembre 2015,
Ricci, Rv. 266818).

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poiché il test era stato eseguito a distanza temporale di 50 minuti tra la prima e la seconda

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

processuali e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

Il Consigliere estensore
Lore dana
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Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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