Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19607 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19607 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

COMITATO Assunta, nata a Napoli il 28 aprile 1958
avverso la ordinanza n. 1779/2013 RIM Cau. Reali del Tribunale di Napoli del
7 ottobre 2013;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco
SALZANO il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per la ricorrente l’avv. Cesare Gai, in sostituzione dell’avv.
Marcello MARASCO.
1

Data Udienza: 11/02/2014

.,

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, Sezione del riesame, con ordinanza del 7 ottobre
2013, ha rigettato l’istanza, presentata da Comitato Assunta, di revoca del
decreto di sequestro preventivo disposto dal locale Gip con provvedimento del
10 gennaio 2012 ed avente ad oggetto delle opere abusive realizzate in
Napoli, via Rocco di Torrepadula n. 235.
Il Tribunale, rilevato che si trattava di opere realizzate in assenza di

a) dagli atti non emergerebbe che le opere in questione fossero, al
momento della esecuzione del provvedimento cautelare già ultimate;
b) tale circostanza non sarebbe comune decisiva essendo ben possibile il
sequestro di un’opera già ultimata, posto che l’aggravio del carico urbanistico
si verifica anche in relazione ad opere già completate.
Contro tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione la Comitato,
denunziando l’ordinanza per carenza di motivazione in quanto in essa non era
presente una motivazione relativa alla effettiva sussistenza dell’aggravio del
carico urbanistico ed al pericolo di prosecuzione dei lavori.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Rileva, infatti, la Corte che è pacifico, in quanto non contestato dalla
stessa parte ricorrente, che le opere edilizie per cui è processo sono realizzate
in assenza di permesso a costruire.
Tale circostanza, di per sé, integra gli estremi del fumus commissi delicti;
sul punto non vi è, pertanto, motivo di remorare.
Quanto alla ricorrenza del periculum in mora necessario ai fini della
adozione dell’impugnato provvedimento, rileva questa Corte che la adibizione
degli immobili in questione a ricovero di automezzi e a deposito di materiale
destinato al commercio ne giustifica certamente il sequestro e la conseguente
sottrazione dalla materiale disponibilità della indagata posto che, all’evidenza,
la prosecuzione delle attività derivanti dalla ricordata destinazione degli
immobili de quibus comprterebbe, come correttamente rilevato dal Tribunale
di Napoli nel provvedimento impugnato, l’aggravamento, stante l’inevitabile
traffico antropico e meccanico conseguente all’uso dei predetti manufatti
abusivi, del carico urbanistico da essi illecitamente determinato.
Onde evitare, pertanto, l’aggravamento degli effetti dell’illecito, in ipotesi,
commesso misura congrua e pienamente legittima è il sequestro preventivo
che, pertanto, va mantenuto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali

permesso, ha confermato il loro sequestro, sulla base di due rilievi:

PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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