Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19606 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19606 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARIAS VASQUEZ CESAR ANTONIO nato il 29/06/1989

avverso la sentenza del 11/10/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.ARIAS VASQUEZ Cesar Antonio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la
quale confermava la decisione del Tribunale di Genova che lo aveva condannato
alla pena di anni quattro di reclusione ed € 16.000 di multa per il reato di detenzione con finalità di spaccio di circa 23 grammi di cocaina nonché di detenzione e

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale con riferimento al trattamento sanzionatorio, per non essere stati accolti i motivi di doglianza avanzati avverso la
sentenza di primo grado. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente
infondati, in quanto generici e tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello. Invero l’obbligo motivazionale è assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in
misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei
quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n.
21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell’8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrTmenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui
all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o
“congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a
delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
3.1 II giudice territoriale ha evidenziato come la pena detentiva sia stata fissata nel minimo edittale e che del tutto frazionale e modesto risulti l’aumento
apportato per la continuazione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione, pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

2

di ricettazione di arma comune di sparo.

N.

RG.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 21.3.2018

Ugo Bellini

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta
f

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Il Consigliere estensore

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