Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19605 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19605 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PILATI GIANLUCA nato il 31/08/1970 a MAROSTICA

avverso la sentenza del 11/05/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

Data Udienza: 21/03/2018

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Pilati Gianluca in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza.
2. Propone ricorso l’imputato lamentando violazione di legge e vizio motivazionale.
3. E’ stata presentata memoria difensiva nell’interesse del Pilati
4. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero il ricorrente propone, anche con la
citata memoria difensiva, censure del tutto generiche e comunque meramente
riproduttive di quelle già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito
ovvero mere doglianze in punto di fatto inammissibili in sede di legittimità, né si
appalesa l’asserito difetto o contraddittorietà di motivazione, che la lettura del
provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente
logicità, conforme alla esauriente disamina dei dati probatori.
5. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000= a titolo di sanzione
pecuniaria
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 2.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il Consigliere stensore
iampi
dott. Francesco

Il Presidente
dott. Rocco Blaiotta

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