Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19604 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19604 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
QERIMI BEKTASH nato il 30/09/1984
LULI ADNAN nato il 30/06/1979

avverso la sentenza del 12/09/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.QERIMI Bektash e LULI Adnan ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la
quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, rideterminava
la pena, in relazione a ipotesi di concorso in detenzione, trasporto e cessione di
sostanza stupefacente del tipo marijuana, in anni uno mesi otto di reclusione ed
C 3.000 di multa per Qerimi Bektash e in anni uno mesi dieci di reclusione ed C

2. I ricorrenti deducono vizio motivazionale con riferimento al trattamento sanzionatorio, per essere stata determinata la pena base in misura superiore al minimo edittale.
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente
infondati, in quanto generici e tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello. Invero l’obbligo motivazionale è assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in
misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei
quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n.
21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell’8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui
all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o
“congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a
delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
3.1 II giudice territoriale ha fornito contezza della misura della pena applicata, la quale risulta modulata in termini assolutamente tenui e prossimi al limite minimo edittale.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
2

3.000 di multa per Luli Adnan.

N.

RG.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma il 21.3.2018

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