Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19603 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19603 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORESSA MICHELE nato il 24/08/1987 a DOLO

avverso la sentenza del 01/12/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

Data Udienza: 21/03/2018

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Moressa Michele in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza.
2. Propone ricorso l’imputata lamentando violazione di legge e vizio motivazionale.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero come precisato da questa Corte
(Sez. 4, n. 15187 del 08/04/2015 ,Rv. 263154), in tema di guida in stato di ebbrezza,
l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza,
ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può
consistere nella dicitura “volume insufficiente”, riportata nello scontrino , qualora
emergano concentrazioni dell’alcol in misura superiore alle previste soglie di punibilità,
e l’apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore (cfr.
Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269978)
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000= a titolo di sanzione
pecuniaria
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 2.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il Consigliere e ten ore
dott. Francesco M
ampi

Il Presidente
dott. Rocco Blaiotta

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