Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19603 del 11/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19603 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;
nei confronti di:
BARTOLONE Salvatore, nato a Monforte San Giorgio (Me), il 2 agosto 1955);
avverso la sentenza n. 204/13 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Messina del 27 maggio 2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.ssa Elisabetta CESQUI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso.

Data Udienza: 11/02/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip di Messina, richiesto della emissione di un decreto penale di
condanna a carico di Bartolone Salvatore, imputato del reato di cui all’art. 483
cod. pen. per avere falsamente dichiarato alla amministrazione del Comune di
Torregrotta, che gli aveva intimato di procedere alla demolizione di opere
abusive da lui precedentemente realizzate, di avervi già provveduto, rigettava
la richiesta e disponeva con sentenza del 27 maggio 2013, emessa ai sensi

dell’imputato, perché il fatto non sussiste.
Rilevava il giudicante, pur riconoscendo che la condotta del prevenuto era
volta ad ingannare gli organi amministrativi, che per integrare il reato di cui
sopra è necessario che la mendace dichiarazione del privato sia destinata a
provare la veridicità di quanto affermato; non ricorrendo nel caso la detta
condizione, il reato non era sussistente.
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Messina deducendo che la dichiarazione del Bartolone era
destinata ad inserirsi in uno specifico procedimento amministrativo, previsto
dall’art. 31 del dPR n. 380 del 2001 e volto alla realizzazione delle operazioni
di demolizione in via amministrativa degli immobili abusivi.
Ritenuto, pertanto, che la dichiarazione del privato costituisce un atto con
valenza probatoria facente parte del procedimento amministrativo funzionale
all’accertamento delle condizioni di legge per l’acquisizione del bene al
patrimonio comunale ed ai successivi adempimenti amministrativi, essa,
avendo l’effetto di impedire il verificarsi dell’ablazione ed facendo così venire
meno la successiva fase di verifica della inottemperanza, in tal modo
integrando gli atti del procedimento amministrativo, costituisce, ad avviso del
ricorrente, dichiarazione a contenuto pubblicistico.
Né vale osservare, prosegue il Pubblico ministero, che la dichiarazione in
questione non ha le caratteristiche dell’autocertificazione, posto che l’art. 483
sanzione tutte le false attestazione al pubblico ufficiale destinate a provare la
verità, ivi comprese le attestazioni di attività compiute o le descrizioni dello
stato di luoghi concernenti procedure amministrativo urbanistiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato manifestamente infondato, non è, pertanto,
ammissibile.
Osserva, infatti, la Corte che la impugnazione da parte del locale Pubblico
ministero della sentenza assolutoria pronunziata dal Gip di Messina si fonda,
essenzialmente, sulla ritenuta finalità pubblicistica della dichiarazione,
mendace, resa dal Bartolone in ordine alla avvenuta demolizione, a sua cura,
2

dell’art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti

di talune opere edilizie abusive da lui realizzate, nonché sulla astratta
sussumibilità sotto il paradigma sanzionatorio previsto dall’art, 483 cod. pen.
delle false dichiarazioni rese dallo stesso Bartolone al pubblico ufficiale.
Ambedue le premesse su cui si fonda l’assunto impugnatorio sono errate.
Quanto alla prima, rileva il Collegio che nell’iter procedimentale delineato
dall’art. 31 del dPR n. 380 del 2001, volto alla demolizione in via
amministrativa delle opere edilizie realizzate o in assenza di permesso a

rinvenibili una serie di momenti del procedimento segnati secondo lo schema
che segue:
dapprima l’accertamento da parte dei competenti uffici comunali, della
abusività, nei termini dianzi descritti, dell’opera realizzata;
quindi l’ingiunzione al proprietario dell’area e al responsabile dell’abuso a
provvedere, a seconda dei casi, alla rimozione ovvero alla demolizione di
quanto sopra entro il termine di novanta giorni;
ancora, in caso di accertata inottemperanza alla ingiunzione, il bene e
l’area di sedime, nonché quella necessaria per la realizzazione di opere
analoghe a quelle abusivamente compiute, sono acquisiti al patrimonio
comunale e tale acquisizione può essere oggetto delle opportune trascrizioni
nei registri immobiliari, previo notificazione all’interessato;
infine la demolizione in via amministrativa, laddove non vi sia
deliberazione del consiglio comunale che dichiari l’esistenza di prevalenti
interessi pubblici che ne giustificano, se non in contrasto con rilevanti interessi
urbanistici ed ambientali, la conservazione nel patrimonio del Comune.
Come si vede nella predetta sequenza procedimentale non è affatto
prevista la comunicazione da parte del privato dell’avvenuta rimozione o
demolizione, in esecuzione di quanto a lui ingiunto, delle opere abusive; né,
ovviamente, laddove una siffatta comunicazione intervenga, essa esime
l’amministrazione da quella attività di accertamento e verifica che, come
sopra riferito è necessaria ai fini della acquisizione, propedeutica alla
demolizione in via amministrativa, del bene al patrimonio comunale, né,
tantomeno, impone alla medesima amministrazione un determinato contenuto
provvedi mentale.
Deve, pertanto, escludersi che la dichiarazione in questione, anche
laddove essa sia fatta dal privato, abbia un contenuto pubblicistico, potendo,
semmai, inserirsi come elemento, eventuale e non necessario, nella sequela
degli atti del procedimento ma non tale da comportarne uno sviluppo atipico
rispetto allo schema ordinariamente previsto dal legislatore.

3

costruire o in totale difformità da esso ovvero con variazioni essenziali, sono

Quanto alla possibilità di annettere una dichiarazione del tipo di quella
fatta dal Bartolone alla fattispecie di cui all’art. 483 cod. pen., rileva la Corte
che anche siffatta premessa argomentativa del ragionamento del ricorrente
pubblico ministero è errata.
Infatti secondo il saldo indirizzo del giudice della legittimità, che ora il
Collegio intende ribadire, il delitto previsto dall’art. 483 cod. pen. sussiste solo
se la dichiarazione del privato è atta ad essere trasfusa in un atto pubblico

norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici
effetti all’atto nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico
ufficiale ricevente (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 30 maggio 2013,
n. 23587; idem, Sezione II penale, 9 febbraio 2012, n. 4970), dovendosi
escludere, per converso, che l’art. 483 cod. pen., imponga, sotto la
comminatoria della sanzione penale, un generale obbligo di veridicità nelle
attestazioni che i privati fanno al pubblici ufficiali, esteso quindi anche ai fatti
la cui menzione sia puramente facoltativa e non incida, in qualche modo
condizionandola, sulla funzione svolta dall’organo pubblico (Corte di
cassazione, Sezione V penale, 18 luglio 2008, n. 33382).
Poiché nel caso che interessa, come sopra evidenziato la dichiarazione del
privato non solo non è destinata ad essere trasfusa direttamente in alcun atto
della pubblica amministrazione, ma neppure impegna quest’ultima nella sua
volontà provvedimentale, essendo questa, come detto, subordinata
all’accertamento autonomo dell’avvenuta ottemperanza da parte del privato
alla ingiunzione amministrativa a demolire o rimuovere le opere edilizie
abusivamente realizzate, è evidente che, in una fattispecie quale è la
presente, ci si trova al di fuori del perimetro normativo di cui all’art. 483 cod.
pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente _ce

destinato a provare la rispondenza al vero dei fatti attestati, cioè quando una

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA