Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19602 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19602 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINI GIANNI nato il 21/10/1996 a WINTERTHUR( SVIZZERA)

avverso la sentenza del 27/02/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dai Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1. L’imputato D’AGOSTINI Gianni propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell’appello del
P.G., è stata disposta la sospensione della patente di guida per un anno e confermata
nel resto la sentenza di primo grado con la quale il predetto è stato condannato per il

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma

3, c.p.p., alcune

censure (valutazione delle prove e ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 186 co. 2 bis
C.d.S.) risolvendosi in una rivalutazione degli elementi fattuali, non consentita in sede
di legittimità, non avendo la parte svolto alcuna effettiva critica al ragionamento
contenuto nella sentenza impugnata [cfr., sul contenuto essenziale dell’atto
d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013),
Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv.
268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per
cassazione]; altre (mancato rispetto delle garanzie difensive dell’imputato con
riferimento al mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) risultando smentite
dalle prove acquisite (cfr. trascrizione verbale testimonianza LO GIUDICE all’udienza del
16/07/2015), puntualmente richiamate nella sentenza impugnata.
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Cappello

Il Presidente
dott. Rocco Marco Blaiotta

reato di cui all’art. 186 co. 2, lett. b), 2 bis e 2 sexies C.d.S.

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