Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19602 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19602 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SORRENTI Bruno, nato a Polia (Vv) il 15 luglio 1964;
SORRENTI Assunta, nata a Polia (Vv) il 18 gennaio 1969;
avverso la ordinanza n. 196/2013 RGSequestri del Tribunale di Roma del 27
marzo 2013;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco
SALZANO il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per i ricorrenti l’avv. Mauro GERMANI.

Data Udienza: 11/02/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 27 marzo 2013,
rigettava la richiesta, presentata da Sorrenti Bruno e da Sorrenti Assunta, di
revoca del sequestro preventivo eseguito, a seguito di provvedimento del Gip
di Velletri in data 17 dicembre 2012, su di un manufatto consistente in uno
sbancamento di una superficie di terreno di m 21 per m 15 per un’altezza da
mOem 4, allestita per la carpenteria in legno ed in ferro con partenza degli

casseforme di legno, in assenza di permesso ed in zona sottoposta a vincolo
sismico, ambientale e paesistico.
Nel

rigettare

la

richiesta

di

riesame

il

Tribunale

respingeva

l’argomentazione di parte istante secondo la quale il provvedimento era
viziato in quanto, emesso dal Gip di Velletri in data 17 dicembre 2012, era
stato notificato agli interessati solo il 6 marzo 2013.
Rilevava, infatti, il Tribunale che per la notificazione del provvedimento
non era previsto alcun termine e che comunque il diritto di difesa degli
indagati era stato comunque tutelato dal fatto che il termine per presentare
l’eventuale impugnazione avverso il detto provvedimento era, comunque,
decorso dalla data della sua notificazione agli interessati.
Parimenti infondate erano le doglianze aventi ad oggetto la mancanza
delle condizioni legittimanti la adozione del provvedimento impugnato, atteso
che, quanto alla insussistenza del

fumus commissi delicti,

esso era

meramente affermata dai ricorrenti laddove dal compendio investigativo
risultave che le opere edilizie in questione erano state realizzate in totale
assenza di permesso a costruire.
Avverso la decisione del Tribunale del riesame presentavano ricorso per
cassazione Sorrenti Bruno e Sorrenti Assunta deducendo nuovamente il profilo
di violazione di legge argomentato sulla base della tardiva notificazione del
provvedimento di sequestro e, per altro verso, insistendo sulla assenza del
fumus dei reati loro contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Invero, rileva la Corte che, secondo la sua costante giurisprudenza, deve
essere affermata la inammissibilità del ricorso per cassazione, derivante dalla
sua genericità laddove i suoi motivi si limitino a enunciare ragioni ed
argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, e da
questo già disattese, senza che la censura al provvedimento impugnato sia
adeguatamente ancorata alle motivazioni poste a sostegno di quest’ultimo

2

attacchi dei pilastri, inizio del getto del conglomerato cementizio nelle

(Corte di Cassazione, Sezione III penale, 27 luglio 2010 n. 29612;

idem,

Sezione VI penale, 28 maggio 2009, n. 22445).
Nel caso ora in esame i ricorrenti hanno riformulato avverso la decisione
del Tribunale del riesame di Roma gli stessi argomenti già utilizzati in sede di
censura avverso il provvedimento di sequestro del Gip di Velletri, e già
compiutamente respinti del richiamato organo collegiale, senza introdurre
alcun elemento di sostanziale novità nelle loro doglianze.

ricorrenti al pagamento delle spese processuale e della somma di euro
1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuale e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014
Il Consigliere estensor

Il Presidente

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei

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