Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19601 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19601 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI BETTA ANTONINO nato il 04/08/1990 a PALERMO

avverso la sentenza del 15/11/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 21/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine ai reati di detenzione e cessione di hashish e cocaina è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca, quanto al
trattamento sanzionatorio, appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici.
La Corte d’appello, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha
osservato che le modalità del fatto, atteso il quantitativo della sostanza, giustificavano la
dosimetria della pena inflitta, peraltro parametrata – quanto alla pena base – nel minimo
edittale, e quantificata in soli mesi otto per i tre episodi di cessione contestati, con applicazione
delle attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte ha altresì tenuto conto del fatto
che il ricorrente risultava colpito da ordinanza applicativa di misura cautelare per altri fatti
della medesima specie di quelli per cui si procede.
Queste le precise considerazioni dei giudici di merito, a fronte delle quali il ricorrente non ha
dedotto specifiche nuove censure. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di
sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Lo/t-edana 1,ticcichè

Rocco Marco Blaiotta

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