Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19601 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19601 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARBATO Carmela, nata a Procida (Na) il 3 novembre 1961

avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli,
del 14 gennaio 2013;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Sante SPINACI il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione
di inammissibilità del ricorso.

1

Data Udienza: 11/02/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, adito in qualità di
giudice della esecuzione relativamente alla richiesta di sospensiva dell’ordine di
demolizione disposto con sentenza n. 1000 del 2008 – emessa dalla medesima
sezione distaccata del Tribunale di Napoli il 29 settembre 2008 – presentata da
Barbato Carmela, rigettava la richiesta stessa.
Detta richiesta, fondata sulla asserita incompatibilità della demolizione con la

dalla Barbato con istanza di condono depositata in data 10 dicembre 2004, era
stata rigettata poiché, secondo quanto risultante da una nota trasmessa dal
Comune di Procida, era risultato che la Amministrazione comunale non avrebbe
assentito al condono sussistendo cause di incondonabilità né sarebbe potuto
intervenire condono tacito trattandosi di opera in zona vincolata.
Proponeva ricorso per cassazione avverso il ricordato provvedimento
reiettivo la Barbato, rilevando che il provvedimento stesso era viziato non
essendo stato in esso presa in considerazione la circostanza che, ai sensi dell’art.
32 del di n. 269 del 2003, una volta decorsi 36 mesi dal pagamento della
oblazione connessa alla presentazione della domanda di condono, questo si
intendeva rilasciato e che l’ordine di demolizione oggetto di impugnazione era
viziato in quanto, essendo stata la sentenza di condanna emessa anche per la
violazione della normativa antisismica, l’ordine di demolizione, secondo quanto
previsto dall’art. 99 del dPR n. 380 del 2001, era di competenza degli organi
amministrativi regionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalla Barbato, in quanto ne sono manifestamente
infondati i motivi posti a suo sostegno, deve, pertanto, essere dichiarato
inammissibile.
E’ il caso di rammentare che, secondo la costante o del tutto condivisa
giurisprudenza di questa Sezione, l’ordine di demolizione delle opere edilizie
abusive emesso con sentenza oramai passata in giudicato, può essere sospeso
da parte del giudice della esecuzione, essendo lo stesso suscettibile di riesame in
sede esecutiva, solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di
elementi concreti, che, in un breve lasso di tempo, sia adottato dalla autorità
amministrativa un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto
ordine di demolizione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 novembre
2007, n. 42978).
Pertanto, ai fini della detta sospensione, non è elemento sufficiente la mera
possibilità che in un tempo lontano – o, comunque, non prevedibile nella sua
collocazione diacronica – siano adottati atti favorevoli al condannato; ciò in
2

pendenza della procedura di sanatoria per gli illeciti edilizi realizzati introdotta

%
N.

quanto non è consentito il rinvio sostanzialmente sine die della tutela del
territorio che, attraverso l’esecuzione dell’ordine di demolizione, si intende
assicurare (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 aprile 2009, n. 16686).
Nel caso che interessa il Giudice della esecuzione di Napoli prima di rigettare
la istanza di sospensione della demolizione non solo ha verificato che non è
ragionevolmente prossima l’adozione di provvedimenti amministrativi
incompatibili con tale operazione, ma ha, altresì, rilevato che il Comune di

edilizie in questione.
Essendo state, pertanto, esperite tutte le verifiche necessarie al caso, sotto
profilo denunciato col primo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato è
immune da vizi.
Analogo risultato deriva dall’esame del secondo motivo di ricorso.
Invero, anche in questo caso la giurisprudenza della Corte è nel senso che laddove la condanna per la realizzazione di manufatti edilizi abusivi, in quanto
privi dei prescritti, atti autorizzativi si associ all’accertamento della violazione
della normativa penale antisismica – non potendo instaurarsi per l’abbattimento
dello stesso bene due distinte procedure esecutive, l’una a cura parte degli
organismi giurisdizionali l’altra a cura dei competenti organismi tecnici regionali,
la competenza a dare esecuzione al provvedimento di giustizia deve essere
attribuita, come di regola, al Pubblico Ministero, essendo la normativa che
deroga a detto principio di stretta interpretazione e non suscettibile di essere,
pertanto, applicata al di là delle ipotesi in cui essa, come nel caso della esclusiva
repressione delle violazioni alla disciplina antisismica, è espressamente prevista
(Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 dicembre 2011, n. 46209).
Poiché, nel caso che interessa, la sentenza messa in esecuzione ha ad
oggetto non la sola violazione della normativa antisismica ma anche quella di cui
al dPR n. 380 del 2001, anche il secondo motivo di ricorso non ha fondamento
alcuno.
Dalla dichiarazione di inammissibilità della impugnazione della Barbato
deriva la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese processuali e della
somma, come segue equitativamente determinata, di euro 1000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuale e della somma di euro 1000,00 in favore dalla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014

H,

Il Consigliere estensore
,

Il Presidente
3

Procida, in sede delibativa, si è espresso in termini di incondonabilità delle opere

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