Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19600 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19600 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
nei confronti di:
ABID Ayoub, nato in Marocco il 4 marzo 1982

avverso la ordinanza del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2012;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Giuseppe VOLPE il quale ha concluso chiedendo l’annullamento,
con rinvio, del provvedimento impugnato.
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Data Udienza: 11/02/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, adito da Abid Ayoub in qualità di giudice della
esecuzione relativamente alla richiesta di riconoscimento dei benefici della
continuazione in ordine ad una serie di condanne irrevocabili emesse a carico
dell’istante, accoglieva la istanza limitatamente a due provvedimenti di
condanne; in particolare ciò avveniva in ordine alle condanne emesse dal

ed in ordine alla condanna emessa il 9 gennaio 2012, divenuta irrevocabile il
23 febbraio 2012, aventi ambedue oggetto la violazione della normativa a
tutela del diritto d’autore, posti in essere con le medesime modalità ed in un
breve arco temporale.
Nel determinare la pena risultante per effetto della riscontrata
continuazione, il Giudice rilevava che il reato più grave era quello sanzionato,
con la condanna del 9 gennaio 2012, con la pena di mesi 6 di reclusione ed
euro 3000,00 di multa; pertanto riteneva equo determinare l’aumento ex art.
81, cpv, cod. pen. per il reato di cui all’altra sentenza nella misura di ulteriori
giorni 15 di reclusione e euro 50,00 di multa.
In sede di redazione del dispositivo della ordinanza, tuttavia, il giudice
indicava quale reato più grave quello di cui alla sentenza del 11 dicembre
2007, disponendo l’aumento di pena, nella misura sopra indicata, da
aggiungere alla sanzione disposta con la ricordata sentenza del 11 dicembre
2007.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il
Procuratore della repubblica di Roma, evidenziando l’errore in cui era incorso
il Giudice della esecuzione, segnalando, che trattandosi di errore non
emendabili ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., l’ordinanza doveva essere
annullata con rinvio al tribunale di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato fondato, è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Osserva, infatti, il Collegio che, con evidente contraddittorietà, il Tribunale
di Roma, in funzione di giudice della esecuzione, mentre nella motivazione
della ordinanza impugnata, dovendo individuare in sede di applicazione del
regime della continuazione fra i reati, la sentenza relativa al reato più grave
onde, poi, procedere, sulla base della pena irrogata con tale sentenza,
all’aggravamento di cui all’art. 81, cpv, cod. pec., ha definito più grave il reato
di cui alla sentenza emessa in data 9 gennaio 2012, ha, nel redigere il
dispositivo delle predetta ordinanza, indicato quale reato più grave, in

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Tribunale di Roma in data 11 dicembre 2007, irrevocabile il 18 gennaio 2088,

relazione alla cui sanzione disporre l’aggravamento di pena, quello punito con
la sentenza emessa in data 11 dicembre 2007.
Tale manifesta incongruenza – peraltro non indifferente ai fini della
concreta quantificazione della espianda pena, posto che le due sentenze
prevedono la condanna a sanzioni fra loro di diversa entità – non sarebbe
stata emendabile tramite il procedimento di correzione di errore materiale,
posto che la rettifica del provvedimento, avendo ad oggetto la determinazione

PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

del trattamento sanzionatorio, incide su di un aspetto essenziale di quello.

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