Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1960 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1960 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALL MODOU BA N. IL 15/01/1964
avverso la sentenza n. 1853/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
13/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 24/11/2015

OSSERVA

Rileva il Collegio che il ricorso di FALL MODOU BA è inammissibile.
Con riguardo al primo motivo di ricorso relativo ad omessa pronuncia in ordine al gravame
relativo alla violazione dell’art. 517 c.p. deve rilevarsi che la doglianza era stata genericamente
formulata con i motivi d’appello senza alcuna indicazione degli elementi a sostegno, limitandosi
ad affermare che si trattava di reato proprio, affermazione all’evidenza manifestamente

sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di
impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere
dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell’imputato a dolersi della
violazione solo quando l’assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto
suscettibile di accoglimento.( Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv.
167304, N. 16259 del 1989 ; Cass Sez. 4 n. 1982/99; Cass Sez. 4 n. 24973/09)
Analoghe considerazioni valgono per la omessa motivazione con riguardo alla doglianza in
ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nel caso in argomento
le circostanze attenuanti erano state genericamente richieste senza alcuna indicazione degli
elementi se si esclude l’incensuratezza che non rileva ai sensi di legge ed una generica lievità
del fatto.
Sulla manifesta infondatezza delle ulteriori doglianze deve essere confermato il canone
ermeneutico secondo il quale integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen la detenzione per la
vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; ne’, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della
cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via
principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede,
intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere
dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un
reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno
ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni
di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Cass.
Sez. 5, 5.7.2006, n. 31451; Sez. 5, 17.4.2008 n. 33324; Cass. Sez. 5, 25.9.2008 n. 40556,
Sez. 2 n. 20944/2012 Rv 252836).
Per quanto concerne il concorso fra il reato di cui all’art. 474 c.p. e quello di cui all’art. 648
c.p., le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiarito che il delitto di ricettazione (art.
648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono
concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo
strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non
risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. Un. 9/5-

i

infondata e come tale inammissibile. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la

7/6/2001, n. 2347, Ndiaye, riv. 218771.). Considerata la consapevolezza da parte del
ricorrente di detenre per la vendita prodotti con marchi contraffatti è evidente la sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presid nte
Ano

NO

P.Q.M.

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