Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1960 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1960 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FANNI MARCO N. IL 26/09/1959
avverso la sentenza n. 1190/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 21/11/2013
OSSERVA
Fanni Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Cagliari , in data 10-1-13 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp
, accertato in Cagliari il 9-7-2006.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt 1342 e
continuazione con il reato oggetto della sentenza del 1-3-06, avente ad oggetto
un’altra evasione, in data 27-2-2006.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla dosimetria della pena e alla configurabilità dell’unicità del
disegno criminoso sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai
numerosi, recenti e specifici precedenti penali da cui è gravato l’imputato e
all’assenza di identità del disegno criminoso, non essendovi prova di un’unica
ideazione originaria.
li ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’ad 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 21-11-13.
133 cp , in ordine alla quantificazione della pena e alla mancata applicazione della