Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 196 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 196 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNINO MARCO CARMINE N. IL 09/12/1973
avverso l’ordinanza n. 156/2012 TRIBUNALE di MONZA, del
25/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva
l’istanza avanzata da Giannino Marco Carmine volta ad ottenere l’applicazione
della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai
reati giudicati con le sentenze specificamente indicate.
Il giudice dell’esecuzione evidenziava che la continuazione era già stata
riconosciuta con riferimento ai reati oggetto di alcune delle sentenze di

tutti reati, pur tenuto conto dello stato di tossicodipendenza e considerato che
prima della commissione dei restanti reati il condannato aveva espiato la pena
relativa alle precedenti due condanne.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso il condannato deducendo
la violazione di legge ed il vizio della motivazione contestando la valutazione
secondo la quale i reati sarebbero derivati da una chiara scelta di vita, mentre
anche dagli atti emerge la sussistenza di una ideazione preventiva legata alla
tossicodipendenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare

in

executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati
dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso
non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità
della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, eventualmente lo stato di
tossicodipendenza.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è
sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv.
189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n.
5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le doglianze del ricorrente, per vero aspecifiche sotto il profilo
della correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono
nella mera riproposizione delle argomentazioni sulle quale era fondata la
richiesta che sono state compiutamente valutate dal giudice dell’esecuzione con
motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità.

2

condanna. Di contro, riteneva insussistenti i presupposti della continuazione tra

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2013.

P.Q.M.

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