Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 196 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 196 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ERRICO AMILCARE N. IL 22/08/1966
avverso l’ordinanza n. 3114/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 17/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze
rigettava il reclamo proposto da D’Errico Amilcare, detenuto nella Casa di
Reclusione di San Gimignano, avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di
Siena che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di liberazione anticipata
“speciale” per essere il detenuto condannato per un reato ostativo ai sensi
dell’art. 4 bis ord. pen.

permettesse di applicare il beneficio al condannato, anche se la domanda era
stata presentata durante la vigenza del decreto legge 146 del 2013, negando
ogni violazione del principio di uguaglianza e del principio dello scopo rieducativo
della pena e richiamando gli effetti previsti dalla Costituzione della mancata
conversione di un decreto legge. Anche la questione di legittimità costituzionale
della normativa appariva manifestamente infondata.

2. Ricorre per cassazione Amilcare D’Errico, deducendo la violazione dell’art,
3 della Costituzione e sottolineando che il rigetto dell’istanza discendeva dal
ritardo nel provvedere da parte del Magistrato di Sorveglianza; contesta gli
effetti della mancata conversione del decreto legge.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Questa Corte, con numerose sentenze, ha affermato che la disposizione di
cui all’art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla legge di
conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento
più favorevole per il condannato per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai comportamenti pregressi alla sua
pubblicazione, e consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della
liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente
vigente al tempo della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla
materia in questione, in quanto estranea al diritto penale sostanziale, non è
applicabile il principio di irretroattività della legge più sfavorevole, sia perché, in
generale, le regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo
non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge
non recepite nella legge di conversione. Inoltre, è stata ritenuta manifestamente

2

Il Tribunale riteneva che la legge di conversione n. 10 del 2014 non

infondata la questione di legittimità costituzionale del comma quarto dell’art. 4
D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10) laddove
prevede l’esclusione dei condannati per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen.,
dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per
semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in generale, per gli altri
condannati, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione
all’art. 3 CEDU, in quanto la disposizione censurata prefigura un regime speciale

espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limiti
determinati da situazioni cui si collega una connotazione di immanente e
peculiare pericolosità, e, di per sé, non è causa generatrice di trattamenti
inumani o degradanti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

D E P CDS I VAT^

Il Presidente

che, siccome amplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in

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