Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 196 del 07/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 196 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Creati Luigi n. a Chieti il 2/4/1955
avverso la sentenza emessa dalla Corte d Appello di L’Aquila in data 13 ottobre 2014 che
confermava quella del Tribunale di Chieti del 16/1/2013
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell’udienza pubblica del 7/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Stefano Tocci , che ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ;
Udito il difensore della parte civile Vanni Graziano, Avv. Cristiano M. Sicari, che si è riportato
alle conclusioni scritte e si è rimesso alle determinazioni della Corte quanto alle spese
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza

n. 5/2013 resa il 16/1/2013 il Gup del Tribunale di Chieti, in esito a

giudizio abbreviato, dichiarava Creati Luigi colpevole del delitto di usura continuata ed

Data Udienza: 07/12/2016

aggravata ai danni di Ferretti Domenico e Vanni Graziano, condannandolo, previa applicazione
della diminuente per il rito, alla pena di anni due di reclusione ed euro 6mila di multa nonché al
risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. La Corte d’Appello di L’Aquila in
data 13.10.2014 confermava integralmente le statuizioni di primo grado.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il Creati, deducendo a mezzo
del difensore:
2.1 la mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione

acriticamente la motivazione della sentenza di primo grado, senza dar conto delle censure
spiegate dal Creati, in particolare con riguardo all’attendibilità delle pp.00.
Infatti secondo gli assunti difensivi a) la Corte territoriale con

motivazione illogica e

contraddittoria ha ritenuto- contrariamente al vero- che le parti civili abbiano reso dichiarazioni
concordi sulle modalità esecutive del reato laddove i due episodi dedotti in rubrica risultano
avulsi l’uno dall’altro e privi di profili di analogia; b) ha reputato precisa e circostanziata la
deposizione del Ferretti, nonostante la lacunosità della denunzia, sulla base di una
conversazione con l’imputato registrata dalla p.o., i cui contenuti indizianti sono costituiti
esclusivamente dalle affermazioni del Ferretti stesso e non del Creati, il quale si è limitato a
richiedere la corresponsione dei ratei della sorte capitale improduttivi di interesse; peraltro la
natura della prova non consentiva di utilizzarla come riscontro delle dichiarazioni rese dalla
p.o.; c) ulteriore vizio motivazionale è ravvisabile nella contraddittorietà tra le due sentenze
di merito che hanno diversamente apprezzato il contenuto della conversazione tra il Ferretti e il
Creati, pur traendone identiche conclusioni in punto di attendibilità del dichiarante, nonostante
la Corte territoriale abbia riportato i contenuti della trascrizione da cui risulta che i riferimenti
ai termini economici del rapporti erano del Ferretti e non dell’imputato; d) nel giustificare
l’attendibilità della p.o. Vanni la Corte ha ritenuto coerente con lo schema dell’usura il
meccanismo dell’acquisto truffaldino delle automobili attraverso il quale la p.o. aveva restituito
all’imputato le somme mutuate, trasferendo gratuitamente al figlio la proprietà dell’auto, senza
valutare che l’accordo truffaldino ha snaturato la pretesa usura in danno del Vanni, il quale ha
ricevuto somme che non costituivano un prestito gravato da interessi ma parte del profitto
riveniente dalla truffa. Le dichiarazioni del Vanni erano, pertanto, interessate e strumentali in
quanto finalizzate a scongiurare il proprio coinvolgimento giudiziario nelle truffe ai danni delle
finanziarie; e) risulta omessa ogni motivazione sulla provvisionale, avendo la Corte tralasciato
di spiegare le ragioni poste a fondamento della statuizione, nonostante il difetto di prova in
ordine al danno patrimoniale e al danno morale asseritamente conseguiti alle condotte
ascritte; f)l’illogicità della sentenza nella parte in cui ha escluso il riconoscimento delle
generiche per carenza di circostanze positive, omettendo di valutare la condotta processuale
dell’imputato e quella successiva al reato.

agli artt. 111 Costituzione e 546 cod.proc.pen. per avere la Corte d’appello richiamato

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

La cumulativa denunzia da parte del ricorrente dei vizi motivazionali di cui all’art. 606

comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in quanto tendente ad un riesame del merito del processo non
supera il vaglio di ammissibilità giacchè il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione
del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia
“effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a
base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi

della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa
contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in
termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura
tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del
19/10/2011 , Pmt in proc. Longo, Rv. 251516).
3.1 Nella specie il ricorrente con i primi quattro profili di doglianza censura in punto di fatto la
valutazione di attendibilità delle pp.00. effettuata dai giudici di merito , riproducendo il
gravame d’appello ed evidenziando pretese incongruenze argomentative che non trovano
riscontro nell’apparato motivato
‘ riakdella sentenza impugnata, che ha dato conto delle ragioni
giustificative dell’infondatezza dell’impugnazione in assenza di manifeste lacune del percorso
valutativo. Invero, i rilievi mossi in punto di credibilità intrinseca delle pp.00. Vanni e Ferretti
si risolvono in una impropria sollecitazione ad una rilettura delle fonti testimoniali, valutate
dalle conformi sentenze di merito in maniera rispettosa delle regole probatorie e tradotte in
motivazioni coerenti ed esenti da distorsioni logiche. Né la ricostruzione dei contenuti della
registrazione effettuata dal Ferretti, che la difesa assume erronea da parte del primo

giudice,

è suscettibile d’integrare un travisamento della prova, atteso che le circostanze emerse dal
colloquio sono state oggetto di contestazione all’imputato il quale, come sottolineato dal Gup,
non è stato in grado di fornire alcuna plausibile spiegazione circa causali alternative dei
rapporti economici oggetto del dialogo. Il che priva il rilievo difensivo di pregranza e
decisività, alla luce della complessiva portata degli esiti probatori apprezzati in sede di merito.
4. Inammissibile è, altresì, il motivo afferente l’omessa motivazione in punto di provvisionale
giacchè per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità non è censurabile
dinanzi la Suprema Corte la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una
provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non
necessariamente motivata,per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad
essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento.

(Se.3, n. 18663 del

27/01/2015 ,Rv. 263486;Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola e altro, Rv. 261054) .

punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole

5. Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo alla conclusiva doglianza che denunzia
l’illogicità della motivazione con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti ex art.
62 bis cod.pen. La Corte di Legittimità ha reiteratamente precisato che la concessione delle
attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare
un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la
relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del
giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione
del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di
(Sez. 3, n. 9836 del

17/11/2015 , Piliero, Rv. 266460 ; n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900).

Nella specie, a fronte di una devoluzione che in termini del tutto generici evocava la condotta
susseguente al reato , la Corte territoriale ha negato la possibilità di interventi mitigatori con
motivazione pertinente e congrua.

6. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue

a norma dell’art. 616 cod.proc. pen. la

condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non
ravvisandosi ragioni d’esonero. Fanno, altresì, carico all’imputato le spese sostenute dalla parte
civile Vanni, liquidate nella misura di euro tremila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende; condanna il
ricorrente alla rifusione in favore della parte civile Vanni Graziano delle spese del grado che
liquida in euro 3000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.
Così deciso il 7/12/2016.

Il Consigliere estensore

idente

elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio

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