Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19599 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19599 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FICO ANGELO nato il 04/10/1960 a TRAPANI

avverso la sentenza del 26/10/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Fico Angelo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Marsala con la quale il prevenuto era stato condannato alla
pena di mesi nove di arresto ed €3.000 di ammenda in relazione alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 co. II lett.c) C.d.S.

dell’art.159 commi I e III cod.pen. per violazione degli art.3 e 11 della Costituzione e dell’art.6 CEDU nella parte in cui, in ipotesi di adesione del difensore
dell’imputato all’astensione proclamata a livello nazionale, consente il differimento della udienza oltre il sessantesimo giorno, di fatto distinguendo la suddetta ipotesi rispetto alle altre contemplate dalla norma sopra indicata, distinzione non
giustificata da criteri di adeguatezza, la quale si ripercuote sul diritto di difesa
dell’imputato e sui principi di ragionevole durata del processo.
Con due distinte articolazioni deduce poi violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa sostituzione della pena detentiva con la sanzione
del lavoro di pubblica utilità in contrasto con l’art.133 cod.pen. e in ordine al
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati.
Quanto alla eccezione di illegittimità costituzionale la stessa risulta non pertinente, atteso che nel caso in specie il dibattimento è stato sospeso non già in
ragione dell’adesione del difensore dell’imputato allo sciopero nazionale deliberato dall’Unione delle Camere Penali, bensì in ragione di un difetto insanabile della
notifica della citazione a giudizio che ha determinato l’obbligo della rinnovazione
per mancanza del temine a comparire.
Assolutamente infondate sono poi le ulteriori ragioni di doglianza atteso che il
giudice di appello ha fornito conto, con adeguata e logica motivazione, delle ragioni che hanno condotto al rigetto del riconoscimento della sostituzione della
pena ai sensi dell’art.186 co. 9 bis C.d.S., rappresentando come in ragione della
gravità della condotta (superamento rilevante della soglia di ebbrezza alcolica di
cui al comma II lett.c) e della personalità del reo (che aveva riportato condanna
per fatto analogo alcuni mesi prima), il giudizio prognostico sull’astensione della
ricaduta in analoghe condotte illecite non poteva essere positivo.

2

2. Il ricorrente solleva preliminarmente eccezione di legittimità costituzionale

N.

RG.

Quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche il giudice poneva in
rilievo i precedenti penali dell’imputato e il grave pericolo ala circolazione stradale determinato dalla condotta del conducente in stato di ebbrezza alcolica.
La motivazione risulta logica non contraddittoria e aderente alle risultanze processuali e si sottrae a censure di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis-

te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 21 Marzo 2018

sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren-

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