Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19598 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19598 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VITANOSTRA CATERINA nato il 20/06/1974 a ROMA

avverso la sentenza del 16/01/2014 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

Data Udienza: 21/03/2018

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Vitanostra Caterina per il reato di detenzione al fine di spaccio di
sostanza stupefacente.
2. Propone ricorso l’imputata lamentando violazione di legge e vizio motivazionale.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero la ricorrente propone censure
meramente riproduttive di quelle già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di
merito nonché mere doglianza in punto di fatto inammissibili in sede di legittimità, né
si appalesa l’asserito difetto o contraddittorietà di motivazione, che la lettura del
provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente
logicità, conforme alla esauriente disamina dei dati probatori. Infine la prescrizione non
era decorsa all’atto della pronuncia dell’impugnata sentenza (23 gennaio 2014) mentre
il rilievo di quella eventualmente successivamente maturatasi è preclusa dalla rilevata
inammissibilità.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000= a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 2.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il Consigliere e ten ore
dott. Francesco
iampi

Il Presidente
dott. RoFco Blaiotta

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