Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19598 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19598 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

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sul ricorso proposto da:
DRAME MAMADOU N. IL 02/02/1960
BA FALLOU N. IL 09/03/1966
BABACARE JOBE N. IL 01/10/1971
PASSI PASCAL N. IL 15/02/1975
JONSON RAZE N. IL 28/12/1995
DIOP NDIAGA N. IL 18/12/1977
FALL MODOU N. IL 01/01/1992
MOR DIOP N. IL 01/01/1988
avverso la sentenza n. 12670/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
31/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. del 31 maggio il
Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino applicava – per quanto qui rileva – nei
confronti di DRAME Mamadou (imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 comma
1 bis D.P.R. 309/90 – illecito acquisto, detenzione e spaccio continuato di sostanze
stupefacenti del tipo cocaina – meglio specificati nei capi di imputazione da 1 a 18); BABACARE

309/90 – illecito acquisto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina meglio specificati nei capi di imputazione sub 13, 22, 27, 44, 46, 47, 48, 49 e 50); JONSON
Raze (imputato dei reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 comma 1 bis D.P.R.
309/90 – illecito acquisto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina meglio specificati nel capo di imputazione sub 40); DJOP Ndiaga, (imputato dei reati di cui agli
artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 comma 1 bis D.P.R. 309/90 – illecito acquisto, detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina – meglio specificati nei capi di imputazione
sub 53, 83 e 85); PASSI Pascal (imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73
comma 1 bis D.P.R. 309/90 – illecito acquisto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti
del tipo cocaina – meglio specificati nei capi di imputazione sub 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39,
40 e 41); FALL Modou (imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 comma
1 bis D.P.R. 309/90 – illecito acquisto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo
cocaina – meglio specificati nei capi di imputazione sub 75, 76, 77, 78 e 79); MOR Diop
(imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 comma 1 bis D.P.R. 309/90 illecito acquisto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina – meglio
specificati nei capi di imputazione sub 82, 83, 84, 85, 86 e 90) e BA Fallou (imputato dei reati
di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 comma 1 bis D.P.R. 309/90 – illecito acquisto,
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina – meglio specificati nei capi di
imputazione sub 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26) le seguenti pene: anni due di reclusione ed C
2.400,00 di multa ritenuta la continuazione con i reati oggetto della sentenza irrevocabile del
28 ottobre 2011 emessa dalla Corte di Appello di Torino (DRAME); anno uno di reclusione ed €
2.400,00 di multa ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al comma 5 0 dell’art. 73 D.P.R. 309/90
(BABACARE); mei tre di reclusione ed € 400,00 di multa ritenuta la continuazione con i reati
oggetto della sentenza di condanna irrevocabile del 14.7.2010 del Tribunale di Torino
(JONSON); anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 16.000,00 di multa, concesse le
circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva (DJOP); anno uno e mesi tre di
reclusione ed C 1.800,00 di multa ritenuta la continuazione con i reati oggetto della sentenza
di condanna irrevocabile del 7.12.2011 della Corte di Appello di Torino (PASSI); anni tre e mesi
due di reclusione ed € 16.000,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche
prevalenti sulla recidiva (FALL); anni tre e mesi dieci di reclusione ed € 26.000,00 di multa,
concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata (MOR); anni

,L.

Jobe (imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 comma 1 bis D.P.R.

due e e mesi sei di reclusione ed C 8.500,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti
generiche, esclusa la recidiva e ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al comma 5 0 dell’art. 73
D.P.R. 309/90 (BA).
2. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi i predetti imputati (DRAME,
BABACARE, JONSON e DROP tramite i rispettivi difensori di fiducia; PASSI, FALL, MOR e BA
personalmente); la difesa del DRAME lamenta, con unico motivo, difetto di motivazione in
punto di mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen; il difensore dei ricorrenti

ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., sia in ordine alla quantificazione
della pena; i ricorrenti PASSI, FALL e MOR lamentano, ciascuno, con unico motivo, violazione
di legge (art. 444 cod. proc. pen.); infine il ricorrente BA lamenta con unico articolato motivo
difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità e/o contraddittorietà in punto di
determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso riguardanti gli imputati DRAME, BABACARE, JONSON e DROP sono in
sé inammissibili per evidente manifesta infondatezza con riferimento all’asserito difetto di
motivazione in punto di responsabilità, perché, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte Suprema (cfr. Sez. Unite, 27.3.1992, Di Benedetto e Sez. Unite 21.9.1995, Serafino), in
tema di patteggiamento l’obbligo generale di motivazione va correlato con il particolare tipo di
sentenza previsto dall’art. 444 c.p.p. e, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza
di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., una motivazione specifica
è richiesta unicamente nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino evidenti
elementi concreti sulla ravvisabilità delle ipotesi medesime mentre, in caso contrario, è
sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, che è stata effettuata con esito negativo
la verifica prescritta dalla legge. Inoltre i ricorsi del BABACARE, del JONSON e del DROP
risultano inammissibili, sempre per manifesta infondatezza con riferimento alla quantificazione
della pena, perché in sede di legittimità non è ammessa, a fronte dell’applicazione di pena
concordata ex art. 444 cod. proc. pen., l’impugnazione volta a contestare l’entità della pena
applicata o le modalità della sua determinazione; né può riconoscersi alla parte un concreto
interesse a dedurre su tali punti mancanza o insufficienza di motivazione, dal momento che la
statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia.
2. Anche le censure riguardanti i ricorrenti PASSI, FALL e MOR risultano inammissibili per
assoluta genericità e mancanza di indicazione dei motivi, essendosi ciascun imputato limitato
ad indicare la violazione di legge della norma codicistica asseritarnente non osservata.
2.1 Per tutti i suddetti ricorrenti va, dunque, dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, con
conseguente condanna di ciascuno degli imputati al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma – che si ritiene congrua – di C 1.500,00 in favore della Cassa delle

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BABACARE, JONSON e DROP, con unico motivo, lamenta difetto assoluto di motivazione sia in

Ammende, non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti
(Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186).
3. E’ in astratto, inammissibile anche il ricorso a firma del BA – riferito alla illogica e/o
contraddittoria motivazione in punto di determinazione della pena, quantificata dal giudice pur
in presenza di alcune condizioni favorevoli (esclusione della recidiva, riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche e della ipotesi attenuata di cui al comma 5 0 dell’art. 73 D.P.R.
309/90) – per quelle stesse ragioni esposte a proposito dei ricorrenti BABACARE, JONSON e

concordata ex art. 444 cod. proc. pen., l’impugnazione volta a contestare l’entità della pena
applicata o le modalità della sua determinazione; né può riconoscersi alla parte un concreto
interesse a dedurre su tali punti mancanza o insufficienza di motivazione, dal momento che la
statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia.
3.1 Senonchè va rilevato che, successivamente alla presentazione del ricorso, la disciplina
applicabile è mutata in senso favorevole alla posizione del ricorrente suddetto, il quale non era
certo nelle condizioni di formulare uno specifico motivo di impugnazione afferente alla
quantificazione della pena, in relazione allo stato della legislazione vigente al momento della
proposizione del ricorso.
3.2 Le modifiche normative intervenute nel breve volgere di alcuni mesi tra il dicembre
2013 (D. L. 14/13) e il maggio 2014 (L. 79/14) oltre alla pronuncia della Corte Costituzionale
hanno però disarticolato il sistema sanzionatorío fino a quel momento vigente per effetto della
L. 49/06 (legge cd. “Fini-Giovanardi”) e tali innovazioni – per quanto interessa in questa sede
– refluiscono favorevolmente sulla posizione del ricorrente.
3.3 Va, ricordato, che, per effetto dell’intervento legislativo operato con la L. 10/14 di
conversione del D. Legge 146/13, è stato riformulato il comma 5 0 dell’art. 73, D.P.R. 309/90,
qualificandosi la relativa condotta come ipotesi autonoma di reato (v. sul punto Sez. 6^
8.1.2014, Cassanelli) e fissandosi una pena edittale che va – in relazione anche alla
menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 32/14, che ha dichiarato la non conformità a
Costituzione della L. 49/06 – da un minimo di un anno ad un massimo di anni cinque di
reclusione e da C 3.000,00 ad C 26.000,00 di multa senza distinzione tra droghe cd. “pesanti”
e droghe cd. “leggere”.
3.4 Va, poi, aggiunto che la mitigazione del trattamento sanzionatorio è stata
ulteriormente implementata per effetto della L. 79/14 di conversione del D.L. 36/14
(provvedimenti sopravvenuti nelle more del deposito della presente sentenza) mediante la
fissazione di un minimo di mesi sei di reclusione e di un massimo di anni quattro e quanto alla
pena pecuniaria, di un minimo di C 1.032,00 e di un massimo di C 10.329,00, senza distinzione
tra droghe leggere e droghe pesanti.

3

)22

DROP, poichè in sede di legittimità non è ammessa, a fronte dell’applicazione di pena

3.5 Va, infine, ricordato – anche se non direttamente rilevante in questa sede – che con
sentenza n.32 del 12 febbraio 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli
artt.4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio 2006,
n.49, che modificavano la disciplina dei commi 1 e 4 dell’art.73 del D.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309 e abbandonavano i diversi regimi sanzionatori fissati per le sostanze stupefacenti
elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le c.d. “droghe pesanti”) e quelle elencate nelle
tabelle II e IV (le c.d. “droghe leggere”). La nuova disciplina fissava dunque agli artt.1 e 1-bis

sostanze stupefacenti e tale soluzione è stata censurata dalla Corte che ha ripristinato il testo
anteriore.
3.6 Con riguardo al caso di specie, il giudice per l’udienza preliminare, pur avendo escluso
l’aggravante della recidiva e pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche e
ritenuto sussistente la fattispecie attenuata di cui al comma 5 0 dell’art. 73 D.P.R. 309/90 ha
preso in considerazione quale pena base per il reato di cui al capo 8) (qualificato come il più
grave), quella di anni quattro e mesi sei di reclusione ed C 12.000,00 di multa poi ridotta di
1/3 per le circostanze attenuanti generiche, ed aumentata per la continuazione con gli altri
reati contestati, di complessivi mesi nove di reclusione ed C 4.500,00 di multa, fino alla
diminuzione per il rito prescelto nei limiti esposti in premessa.
3.7 Così facendo, però, il Giudice si è attestato – quanto al computo della pena base – su
livelli edittali superiori al massimo edittale consentito in riferimento alla fattispecie attenuata di
cui al comma 5 0 dell’art. 73 D.P.R.309/90 che prevede oggi, quale pena massima edittale
“unificata” in relazione alle varie tipologie di droga quella di anni quattro di reclusione ed C
10.329,00 di multa, così realizzandosi una ipotesi di cd. “illegalità” della pena.
3.8 Ciò precisato, si osserva che già all’indomani delle dette modifiche normative questa
Suprema Corte ha affermato il principio (che questo Collegio condivide), secondo il quale
l’illegalità sopravvenuta della pena è rilevabile di ufficio in sede di legittimità anche nel caso di
inammissibilità originaria del ricorso, laddove quella illegalità derivi da una modifica normativa
incidente sui minimi e massimi edittale che risulti più favorevole per l’imputato (in termini Sez.
4^ 13.3.2014 n. 27600, Buonocore).
3.11 Si impone, pertanto – limitatamente alla posizione del ricorrente BA Fallou – la
necessità di annullare la decisione impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino
non potendo più avere giuridica validità il precedente accordo negoziale stipulato sul
presupposto di una pena illegale.

P.Q.M.

)9

dell’art.73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un unico trattamento sanzionatorio per tutte le

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BA Fallou. Atti al Tribunale di
Torino.
Dichiara inammissibili i ricorsi di DRAME Mamadou, BABACARE Jobe, PASSI Pascal,
JONSON Raze, DIOP Ndiaga, FALL Modou e MOR Diop che condanna al pagamento delle spese
processuali e al versamento, ciascuno, della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Il Consigli

estensore

Il Presidente

Così deciso in Romani aprile 2014

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