Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19597 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19597 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TEQ3A ADNAN nato il 08/11/1987

avverso la sentenza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1. L’imputato TEQJA Adnan propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con la
quale è stata rideterminata la pena inflitta al predetto per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/90 (avente ad oggetto Kg. 1 di marijuana), con sospensione condizionale della
stessa.

genericità dei motivi, quanto alla valutazione della penale responsabilità, non avendo la
parte svolto alcuna effettiva critica al ragionamento contenuto nella sentenza
impugnata [cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez.
6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del
27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui
principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione] e per manifesta
infondatezza degli stessi, quanto al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte
territoriale confermato la sussistenza di una maggiore pericolosità dell’imputato alla luce
delle particolari modalità della condotta (tale da rappresentare una evoluzione di quella
per la quale ha già riportato condanna), negativamente valutata anche la sua
personalità in relazione al comportamento tenuto nella fase dell’accertamento del reato
e durante il processo (avendo l’imputato tentato di sminuire la propria responsabilità,
non indicando i luoghi di occultamento di altro stupefacente, poi rinvenuto e tentato di
accreditare la tesi della custodia della droga per conto di terzi, nonostante il
ritrovamento di fogli manoscritti recanti nomi e cifre e di una somma di denaro di
rilevante importo).
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore
dot .ssa Gabriella Cappello

Il Presidente
dott. Rocco Marco Blaiotta

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta

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