Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19597 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19597 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Biava Nannini Gianluca Amedeo, nato il 15 maggio 1963
avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 24 giugno 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 04/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 24 giugno 2013, il Tribunale di Milano ha rigettato
l’appello del terzo interessato Biava Nannini avverso l’ordinanza dell’8 maggio 2013,
con la quale il Gip presso lo stesso Tribunale ha respinto l’istanza di restituzione di
beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in forza
di decreto del 5 ottobre 2012, emesso in relazione ad una serie di delitti di cui agli
artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 ed avente ad oggetto beni riconducibili all’indagato

una società di capitali di diritto inglese (Vostone Ltd).
2. – Avverso l’ordinanza il terzo interessato ha proposto personalmente ricorso
per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la mancanza, la
contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ricorda che
all’atto d’appello era stata allegata la documentazione destinata a provare che, dopo
l’acquisizione delle quote della società Vostone da parte sua, le stesse erano gestite
da una società con la quale aveva sottoscritto un contratto di mandato. Si evidenzia,
inoltre, che i canoni dell’abitazione di uno dei due immobili oggetto di sequestro erano
indirizzati al ricorrente e che questo si faceva carico delle spese, anche condominiali,
di entrambi gli immobili. La gestione della società Vostone era affidata dal ricorrente
Biava Nannini a soggetti diversi da quelli che ricoprivano ruoli e cariche durante la
gestione dell’indagato Coletta. In particolare, a partire dal 31 luglio 2012, il legale
rappresentante della società in Italia era tale Biasi; inoltre, la commercialista di
Coletta aveva inviato due e-mail al commercialista della società Vostone, indicando gli
ultimi documenti ancora in suo possesso e ricordando gli adempimenti fiscali da
espletare. Il ricorrente prosegue affermando che, in data 11 settembre 2012, aveva
ricevuto un bonifico bancario dell’importo di euro 5000,00 sul proprio conto corrente
dalla commercialista di Coletta, quale canone di locazione. Si lamenta, altresì, che il
Tribunale ha ritenuto che la proposta irrevocabile d’acquisto delle quote sociali
sarebbe frutto di un’operazione di tipo fiduciario utilizzata dall’indagato Coletta, nella
piena consapevolezza del Biava Nannini, per celare cespiti immobiliari; e ciò, sulla
base del fatto che, nel momento in cui il contratto era sottoscritto, le quote non
appartenevano ancora nella loro interezza a Coletta. Secondo la prospettazione del
ricorrente, il Tribunale avrebbe motivato illogicamente sull’effetto non traslativo, ma
semplicemente obbligatorio della proposta irrevocabile d’acquisto. Erroneamente si
sarebbe ritenuta, poi, insussistente la prova dell’esborso effettivo da parte di Biava
Nannini della somma di euro 108.000,00, nonostante questi avesse prodotto in

Colletta fino a concorrenza di euro 9.186.790,44, tra i quali due immobili intestati a

giudizio la quietanza autografata dal Coletta. Sarebbe, inoltre, irrilevante il fatto che
Biava Nannini abbia rilevato le quote in epoca prossima alla denuncia effettuata dai
sindaci; l’ordinanza impugnata sarebbe, comunque, non sufficientemente motivata
anche su tale profilo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 325, comma 1,
cod. proc. pen., perché sostanzialmente diretto a porre in discussione la motivazione

del ricorrente hanno infatti per oggetto solo apparentemente la carenza di
motivazione del provvedimento, ma sono in realtà diretti a contestare l’iter logicoargomentativo seguito dal Tribunale. Essi si incentrano, infatti, sulla prova
dell’effettività della cessione delle quote della società Vostone Ltd e, con esse, dei due
immobili oggetto di sequestro preventivo, e consistono, oltre tutto, nella mera
riproposizione di rilievi di fatto già esaminati e motivatamente disattesi dallo stesso
Tribunale.
Quest’ultimo ha, comunque, fornito una motivazione pienamente adeguata e
del tutto esente dalle prospettate lacune, prendendo in considerazione tutti i profili di puro fatto, lo si ripete – cui il ricorso si riferisce. In particolare il Tribunale osserva
che: a) gli atti che, secondo la difesa, proverebbero l’effettività della cessione delle
quote della società Vostone da Coletta a Biava Nannini confermano, al contrario, che
tale cessione è il frutto di un’operazione di tipo fiduciario utilizzata dall’indagato
Coletta, nella piena consapevolezza del Biava Nannini, per far venire meno cespiti
immobiliari alla garanzia patrimoniale; b) vi è una proposta irrevocabile d’acquisto che
è un mero preliminare di cessione di quote sociali, con il quale le parti assumono solo
l’impegno al futuro trasferimento, senza che vi sia alcun immediato effetto traslativo,
posto che, per definizione, il contratto preliminare ha effetti obbligatori; c) ciò si
evince sia dalle modalità di pagamento pattuite, sia, soprattutto, dal fatto che le quote
oggetto del preliminare erano ancora intestate per il 50% ad un soggetto diverso da
Coletta, mentre la cessione da parte di quest’ultimo a Biava Nannini ha per oggetto
anche tali quote; d) al contratto preliminare non è seguito alcun contratto definitivo,
ma solo autodichiarazioni di intervenuta cessione, evidentemente prive di efficacia nei
confronti di terzi, e una quietanza scritta a mano dallo stesso Coletta, in mancanza di
prova dell’avvenuto pagamento, anche parziale, del corrispettivo pattuito; e)
inverosimile è, infatti, la circostanza del pagamento in contanti di una cifra così
elevata, anche in considerazione il fatto che Biava Nannini, per le sue capacità

del provvedimento impugnato anziché a prospettare una violazione di legge. I rilievi

economiche risultanti dagli atti, non poteva avere a disposizione una tale somma; f)
l’operazione è stata dunque appositamente creata per consentire a Coletta di
conservare la reale disponibilità dei beni mobili della società, solo fittiziamente
trasferiti, attraverso il trasferimento delle relative quote sociali, in capo a Biava
Nannini; g) l’ulteriore documentazione prodotta da Biava Nannini, relativa bonifici a
suo favore, pagamento di spese condominiali di uno degli immobili e gestione
contabile, non costituisce prova dell’effettività dell’acquisizione di quote sociali, bensì

reale, perché da tali atti emerge la persistenza di rapporti con Coletta per la gestione
degli immobili; h) la malafede del ricorrente risulta, allo stato degli atti, provata, in
forza di quanto sopra osservato e, soprattutto, in conseguenza della mancanza di
prova del versamento di un corrispettivo per l’acquisto delle quote sociali.
4. – Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.

ulteriore indice del rapporto fiduciario volto a creare un’apparenza esterna diversa dal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA