Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19596 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19596 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HALFOUN FOUAD nato il 27/06/1973
avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
Data Udienza: 21/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Halfoun Fouad ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha
condannato, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ai sensi del novellato art. 602
comma 1 bis cod proc pen, alla pena di anni quattro di reclusione ed C.14.000 di multa in
ordine al reato di cui all’art.73 D.P.R.n.309/90, prospettando vizio di motivazione in relazione
alla mancata disamina di cause di non punibilità ai sensi dell’art.129 c.p.p., eccessività della
L’impugnazione é inammissibile, stante il preciso disposto dell’ articolo 610,
comma 5 bis, cod proc pen. In ogni caso, i motivi proposti risultano articolati in modo del tutto
generico, a mezzo di affermazioni succinte e apodittiche e totalmente svincolati dalla precisa
motivazione fornita dai giudici di appello. Va allora rammentato che l’impugnazione è
inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza
cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della somma di C
3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il Con igliere estensore
Lored na Miccichè
Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta
pena irrogata, erronea qualificazione giuridica del fatto.