Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19596 del 04/02/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19596 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Data Udienza: 04/02/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Russo Antonino, nato il 24 marzo 1966
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 25 luglio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito, per il ricorrente, l’avv. Simone Marchese.
i
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 25 luglio 2013, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la
richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo
del Gip di Lamezia Terme del 5 luglio 2013, in relazione ai reati di cui agli artt. 110,
117, 81, 323, 483 cod. pen., relativi all’illegittimo rilascio da parte di un Comune di
licenze per il noleggio di mezzi di trasporto.
2. – Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
dell’avviso della data fissata per l’udienza davanti al Tribunale del riesame ai difensori
di fiducia, nominati nel verbale di identificazione del 13 giugno 2013. Lamenta la
difesa che il Tribunale avrebbe rigettato la relativa eccezione sulla base dell’errato
assunto che la notifica era stata effettuata al difensore firmatario dell’atto di gravame,
che, per quanto emergente dagli atti nella disponibilità del Tribunale, era l’unico
difensore dell’istante. Tra gli atti – precisa la difesa – risultava compreso anche il
verbale di identificazione del 13 giugno 2013, contenente la nomina dei due difensori
di fiducia.
Con un secondo motivo di doglianza, si prospetta la manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla sussistenza del reato, con particolare riferimento agli
elementi di prova desunti dalla circostanza che le licenze risultavano essere state
rilasciate a società estranee alla realtà territoriale comunale e prive di sedi o rimesse
nel comune.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del
secondo.
La motivazione utilizzata dal Tribunale per rigettare l’eccezione relativa
all’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti allo stesso Tribunale
ad entrambi i difensori di fiducia, nominati nel verbale di identificazione del 13 giugno
2013, è manifestamente erronea. Nell’ordinanza impugnata si legge, infatti, che «il
Tribunale ha proceduto alla regolare notifica al difensore firmatario dell’atto di
gravame che, per quanto emergente dagli atti nella disponibilità del Tribunale, era
l’unico difensore dell’istante». Così argomentando, lo stesso Tribunale non tiene conto
della presenza tra gli atti di indagine, trasmessi ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen.,
del verbale di identificazione contenente la nomina dei difensori, dal quale emerge che
il firmatario dell’atto non era l’unico difensore dell’istante.
cassazione, rilevando, con un primo motivo di doglianza, l’omessa notificazione
4. – Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al
Tribunale di Catanzaro, perché proceda a nuovo giudizio, previa corretta instaurazione
del contraddittorio, in considerazione di quanto sopra osservato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.