Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19594 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19594 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRANTI GIULIO nato il 18/07/1955 a ROMA

avverso la sentenza del 17/07/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1. L’imputato FERRANTI Giulio propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la condanna del predetto per il reato di cui all’art. 73
co. 1 e 4 d.P.R. 309/90 (avente ad oggetto gr. 987 circa di marijuana, gr. 1280,51 circa

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta
genericità dei motivi non avendo la parte svolto alcuna effettiva critica al ragionamento
contenuto nella sentenza impugnata [cfr., sul contenuto essenziale dell’atto
d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013),
Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv.
268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per
cassazione], con cui la Corte territoriale ha confermato la sussistenza di una maggiore
pericolosità dell’imputato alla luce delle particolari modalità della condotta, tale da
rappresnetare una evoluzioien di quella per la quale ha già riportato condanna,
negatuvamente valutata la sua personalità anche in relazione al comportamento sia
nella fase dell’accertamento del reato che durante il processo, avendo egli tentato di
sminuire la propria responsabilità, non indicando i luoghi di occultamento di altro
stupefacente, poi rinvenuto e tentato di accreditare la tesi della custodia della droga per
conto di terzi, nonostanet il ritrovamento di fogli manoscritti recanti nomi e cifre e di
una somma du denaro di rilevante importo).
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 3000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore

dott.ssa Gabriella Cappello
-1-• C
C>,ӈ,%11-v-teU2.c_
:;‘)

Il Presidente

dott. Rocco Marco Blaiotta

di hashish e gr. 1,33 circa di cocaina, con al recidiva specifica).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA