Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19594 del 11/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 19594 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

—-prigt(24501titrr~t-

sul ricorso proposto da:
GUERRIERO MIRKO N. IL 04/02/1994
NAPOLEONE ANTONIO N. IL 23/06/1991
PETRILLO DANILO N. IL 29/08/1992
VARRIALE ANTONIO N. IL 29/01/1991
avverso la sentenza n. 461/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

,.,

99RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 marzo 2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza
del Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di detta città del 13 ottobre 2012 con la
quale GUERRIERO Mirko, VARRIALE Antonio, NAPOLEONE Antonio e PETRILLO Danilo, imputati,
in concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 101, 81 cpv. cod. pen. e 73 D.P.R. 309/90
(illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso

di gr. 87,55, pari a 469,2 dosi medie singole e spaccio continuato della medesima sostanza recidiva specifica ed infraquinquennale per PETRILLO Danilo e recidiva infraquinquennale per
NAPOLEONE Antonio – reato accertato il 14 febbraio 2012) erano stati condannati, concesse a
tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti per il PETRILLO ed il
NAPOLEONE alla recidiva loro contestata, alla pena di anni quattro di reclusione ed C
18.000,00 di multa (il GUERRIERO ed il VARIIALE) ed alla pena di anni quattro e mesi otto di
reclusione ed C 20.000,00 di multa il NAPOLEONE e il PETRILLO.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi tutti gli imputati (il PETRILLO ed
il GUERRIERO personalmente, gli altri due a mezzo del loro difensore di fiducia). Il PETRILLO
lamenta difetto di motivazione in punto di conferma del giudizio di responsabilità e di
quantificazione della pena perché ritenuta eccessiva; il GUERRIERO lamenta difetto di
motivazione con riguardo alla quantificazione della pena, perché ritenuta eccessiva; la difesa
dei rimanenti imputati lamenta difetto di motivazione sia con riguardo alla quantificazione della
pena perché eccessiva, sia con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze
attenuanti generiche rispetto alla recidiva, per il NAPOLEONE.
3. Nelle more è pervenuta in data 5 febbraio 2014 rinuncia al ricorso a firma di PETRILLO
Danilo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i ricorsi sono caratterizzati da genericità e manifesta infondatezza tanto in
riferimento al dedotto difetto di motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità
(tenuto conto della completa e corretta motivazione resa, sul punto, dalla Corte territoriale)
quanto in riferimento al criterio di determinazione della pena (in considerazione del giudizio
espresso al riguardo dalla Corte territoriale correttamente rapportato alla gravità e modalità
dei fatti ed alla personalità degli imputati e pienamente conforme all’orientamento della
giurisprudenza di questa Corte relativamente al rispetto dei parametri enunciati dall’art. 133
cod. pen.).
1.2 La conclusione di tale ragionamento dovrebbe condurre alla inammissibilità tout court
dei ricorsi suddetti nella loro interezza. Senonchè va rilevato che, successivamente alla
presentazione del ricorso, la disciplina applicabile è mutata in senso favorevole alla posizione di

I

complessivo di gr. 61,90 pari a 262,4 dosi medie singole ed hashish, per un peso complessivo

ciascuno dei ricorrenti, i quali non erano certo nelle condizioni di formulare uno specifico
motivo di impugnazione afferente alla quantificazione della pena, in relazione allo stato della
legislazione vigente al momento della proposizione del ricorso.
1.3 Ed invero il primo giudice nel determinare la pena, aveva indicato quale base per gli
imputati PETRILLO e NAPOLEONE, previo bilanciamento in termini di equivalenza delle
attenuanti generiche rispetto alla recidiva, di anni sette di reclusione e quale base per gli
imputati VARRIALE e GUERRIERO, una pena anch’essa superiore agli anni sei di reclusione,

normativa vigente.
1.4 Senonchè il sistema sanzionatorio previgente è stato oggetto di una serie rilevante di
modifiche in conseguenza, anzitutto, delle Leggi 10/14 (di conversione del D. Legge 146/13) e
79/14 (di conversione del D.L. 36/14), in tema di lieve entità del fato (comma 5° del D.P.R.
309/90) non rilevante in questa sede (perché per nessuno degli odierni ricorrenti è stata
riconosciuta dalla Corte territoriale la fattispecie attenuata) e, ancora, della sentenza n.32 del
12 febbraio 2014 – qui rilevante – con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la
illegittimità degli artt.4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in legge
21 febbraio 2006, n.49, che modificavano la disciplina dei commi 1 e 4 dell’art.73 del D.P.R. 9
ottobre 1990, n.309 e abbandonavano i diversi regimi sanzionatori fissati per le sostanze
stupefacenti elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le c.d. “droghe pesanti”) e quelle
elencate nelle tabelle II e IV (le c.d. “droghe leggere”). La nuova disciplina fissava dunque agli
artt.1 e 1-bis dell’art.73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un unico trattamento sanzionatorio
per tutte le sostanze stupefacenti e tale soluzione è stata censurata dalla Corte che ha
ripristinato il testo anteriore.
1.5 E’ evidente che con riguardo al caso di specie, il mantenimento da parte della Corte
territoriale della pena inflitta dal Tribunale e confermata dalla Corte distrettuale, attestata quanto al computo della pena base – su livelli edittali superiori rispetto al massimo previsto per
le cd. “droghe leggere” di cui alla tabella 4^ del D.P.R. 309/90 nella sua originaria versione
sia, oggi, divenuta illegale in quanto esorbitante sia rispetto al minimo edittale fissato dal
legislatore del 1990 in anni due di reclusione ed C 5.164,00, sia rispetto al massimo fissato in
anni sei di reclusione ed C 77.468,00 di multa.
1.6 Ciò precisato, si osserva che già all’indomani delle dette modifiche normative questa
Suprema Corte ha affermato il principio (che questo Collegio condivide), secondo il quale
l’illegalità sopravvenuta della pena è rilevabile di ufficio in sede di legittimità anche nel caso di
inammissibilità originaria del ricorso, laddove quella illegalità derivi da una modifica normativa
incidente sui minimi e massimi edittale che risulti più favorevole per l’imputato (in termini Sez.
4^ 13.3.2014 n. 27600, Buonocore).

z

oltre la pena pecuniaria, anch’essa superiore rispetto al minimo edittale previsto dalla

1.7 Si impone, pertanto, la necessità di annullare la decisione impugnata nella parte
relativa alla determinazione della pena, con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte di
Appello di Napoli perché proceda a nuovo giudizio sul punto, alla luce del trattamento
sanzionatorio previsto dalla più favorevole disciplina oggi in vigore.
1.8 Tale statuizione vale anche con riferimento alla posizione del ricorrente PETRILLO
Danilo che ha rinunciato al ricorso dovendosi ritenere l’effetto estensivo della presente
decisione riguardante i restanti ricorrenti (che non hanno rinunciato alle impugnazioni) in
“L’effetto estensivo

dell’impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non
esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi
compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso
originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato” (Fattispecie
in cui la Corte ha ritenuto configurabile l’effetto estensivo con riferimento a sentenza che aveva
escluso la sussistenza di una circostanza aggravante nei confronti di un concorrente nel reato).
(v. Sez. 1^ 17.10.2013 n. 2940, Del Re, Rv. 258393; conforme S.U. 12.7.2007, Aguineche ed
altri, Rv. 236756).
1.9 Al detto indirizzo ritiene il Collegio di aderire rimandando, per le analitiche
considerazioni svolte sull’argomento, alla approfondita motivazione della decisione Del Re,
dianzi citata, litandosi, in questa sede a ribadire – per quanto di interesse – anzitutto il
principio enunciato dall’art. 587 cod. proc. pen. di unità e logicità della giurisdizione, in forza
del quale “non risulta ammissibile una disparità di trattamento oggettivo (non dipendente da
cause personali) di condizioni di fatto e di diritto analoghe, dipendente dal diverso
comportamento processuale tenuto in sede di impugnazione da soggetti raggiunti da accuse
comuni”(così Sez. 1^ 2940/13 cit.); ancora il significato ampio da attribuire al concetto di
“concorso di persone nel medesimo reato”, in virtù del quale deve assicurata l’estensione
dell’effetto favorevole ai coindagati (o coimputati) titolari della medesima posizione
processuale (Sez. 5^, 30.6.2011 n. 30428, Rv 250809).
1.10 Per il resto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli
limitatamente alla determinazione della pena. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2014
Il Consigliere estensore

DEPOSUT AT

Il Presidente

conformità all’indirizzo di questa Suprema Corte secondo il quale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA