Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19593 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19593 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRASSO MARCO nato il 10/06/1989 a ROMA

avverso la sentenza del 28/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

GRASSO Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato

la sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto Grasso Marco colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di oltre 100 grammi di cocaina da cui
erano ricavabile oltre 500 dosi medie singole e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni tre mesi otto

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione all’omesso proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art.129 c.p.p.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto del tutto generici e privi di qualsivoglia indicazione dei
punti della sentenza aggredita e non consentiti dinanzi al giudice di legittimità a
fronte di sentenze di merito che non solo avevano evidenziato come il ricorrente
fosse stato arrestato nel possesso dello stupefacente, peraltro custodito
all’interno di cassaforte unitamente a due bilancini di precisione e ad una considerevole somma di denaro contante, ma che all’interno dell’abitazione era stato
rinvenuto tutto l’occorrente per la preparazione, il confezionamento e la sigillatura degli involucri dello stupefacente, di talchè emergeva icto oculi la destinazione
dello stupefacente al commercio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 21 Marzo 2018

di reclusione ed C 12.000 di multa.

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