Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19592 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19592 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FABOZZI GENNARO N. IL 01/11/1967
avverso la sentenza n. 2024/2013 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
03/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F -L11,-!…,
che ha concluso per 4. t

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Modena, con sentenza del 3/7/2013, su
concorde richiesta delle parti, ha applicato a carico di Gennaro Fabozzi,
imputato del reato di cui all’art 73, co. 1, d.P.R. 309/90, per illecita
multa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, eccependo
l’errata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso originario è manifestamente infondato alla luce delle pronunce
rese in tema di limiti al ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
dalle Sezioni Unite Penali di questa Corte ( n. 10732 del 27/9/95, Serafino;
n. 3/99, Messina).
Tuttavia, occorre prendere atto che la sopravvenuta sentenza della Corte
Costituzionale, n. 32 del 12/2/2014, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale del d.L. 30/12/2005, n. 272, convertito il L. n. 49/2006.
Tale decisione ha come conseguenza la applicazione al caso in esame
delle fattispecie incriminatrici e del trattamento sanzionatorio previsti
dalla precedente normativa, contenuta nel d.P.R. 309/90, in specie
riguardo ai reati concernenti le sostanze incluse nelle tabelle Il e IV,
allegate alla legge, c.d. droghe leggere; in particolare, per le condotte di
_

detenzione di sostanza psicotropa “haschish” rivive la pena della
reclusione da 2 a 6 anni e la multa.
Appare evidente, quindi, che la pena applicata al Fabozzi, muovendo dalla

I

detenzione di hashish, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 16.000,00 di

pena base di anni 6 e mesi 9 di reclusione ed euro 36.000,00 di multa,
ridotta per le attenuanti generiche e per il rito ad anni 3 di reclusione ed
euro 16.000,00 di multa, è stata dal giudice valutata congrua in relazione
a fronte della richiamata pronuncia della Consulta.
Le considerazioni svolte incidono in radice sulla validità dell’accordo tra le
parti e sulla valutazione del decidente ed impongono di annullare la
sentenza senza rinvio, con la restituzione degli atti al Tribunale per
l’ulteriore corso, rimettendo le parti nelle condizioni di determinarsi alla
luce della normativa vigente.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata; dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena per
l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 7/3/2014.

alla normativa in vigore al momento della decisione, ma si palesa illegale

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