Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19591 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19591 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROLLO PIER LUIGI nato il 27/11/1989 a LECCE

avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.ROLLO Pier Luigi ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, qualificati i fatti ascritti all’imputato
ai sensi dell’art.73 V comma dpr 309/90 rideterminava nei suoi confronti la pena
in mesi dieci di reclusione ed C 1.500 di multa.

tenuta responsabilità concorsuale del Rollo nell’attività di cessione dello stupefacente in presenza di una motivazione per relationem, e in assenza di alcuna evidenza indiziaria sulla presenza dello stupefacente, sulla mancanza di denaro sulla
persona del Rollo e sulla equivocità dei suoi spostamenti, tenuto altresì conto che
nessuno dei presunti acquirenti era stato controllato ed identificato.
Con ulteriori articolazioni il ricorrente si doleva di contraddittorietà della motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio e al mncato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati laddove gli stessi non si confrontano con il contenuto della decisione
impugnata il quale risulta del tutto corretto, in punto di diritto, nella valutazione
del patrimonio indiziario in atti, rappresentato dalle confezioni di sostanza stupefacente sequestrate al Rollo e da questi occultate all’interno di indumenti intimi,
nella circostanza che i due imputati erano stati visti appartarsi, anche congiuntamente con alcuni giovani all’interno dei vicoli prospicienti il luogo ove si svolgeva la manifestazione, del fatto che la perquisizione consentiva di rinvenire
droghe di diversa qualità (canapa indiana e hashish) e denaro in possesso del
coimputato Capilungo in banconote di piccolo taglio, così da indurre a ritenere
che vi fosse una ripartizione dei compiti da parte dei due giovani, uno intento a
cedere lo stupefacente e l’altro a ricevere il corrispettivo.
3.1 Con riferimento al trattamento sanzionatorio, del tutto logica e sufficiente
deve ritenersi la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha escluso le
circostanze attenuanti generiche in presenza di precedenti specifici, mentre la
misura della pena è stata determinata in misura non discosta dai minimi edittali,
così da non imporre una motivazione rafforzata sul punto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren2

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in punto di ri-

N.

RG.

te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle

Così deciso in Roma il 21 Marzo 2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta
;

t

(k)ALGev—


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ammende.

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