Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19591 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19591 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PACCHETTI MASSIMO N. IL 03/07/1974
avverso la sentenza n. 131/2013 TRIBUNALE di MONZA, del
12/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
lette~ le conclusioni del PG Dott. 0.
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Uditi difensgrAvv.;

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Data Udienza: 08/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Massimo PACCHETTI propone personalmente richiesta di rescissione del giudicato ex
art. 625 ter cod. proc. pen. in relazione alla sentenza 12-4-2013 del Tribunale di Monza
con la quale è stato ritenuto responsabile del reato dì tentato furto aggravato.
2. Assume di essere venuto a conoscenza della condanna soltanto in data 5-6-2014,
essendo state tutte le notifiche verosimilmente effettuate al difensore d’ufficio

scadenza del relativo termine di trenta giorni alla data del 5-7-2014, anteriormente alla
decisione delle sezioni unite penali di questa corte circa il regime transitorio del nuovo
istituto, chiede che la sua richiesta, in caso di affermata inapplicabilità dell’art. 625

ter

citato alle sentenze divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore di tale norma, sia
considerata, anche per il principio di conservazione delle impugnazioni, come richiesta
di restituzione nel termine ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen., per proporre appello
con trasmissione atti alla corte di appello di Milano competente a decidere
sull’impugnazione.
3. La richiesta è di revoca della sentenza di primo grado con trasmissione atti al tribunale
di Monza.
4. Il PG presso questa corte, dr. A. P. Viola, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
osservando a) che le sezioni unite Burba (17-7-2014) hanno escluso l’applicabilità del
nuovo istituto alle sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla sua entrata in
vigore, né al caso in esame è applicabile la disciplina transitoria stabilita dall’art. 15 bis
in vigore dal 22-8-2014, b) che il luogo di presentazione della richiesta è la cancelleria
del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, c) che detta pronuncia delle
sezioni unite ha ritenuto inammissibile la richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. formulata
in udienza essendo il petitum di essa totalmente avulso da quello della richiesta di
revoca della sentenza già formulata, così sottintendendo l’inapplicabilità dell’art. 568
comma 5, cod. proc. pen., in linea con la giurisprudenza secondo la quale il ricorso per
cassazione avverso il decreto penale di condanna, inammissibile, non può essere
convertito nell’opposizione di cui all’art. 461 stesso codice che non rientra tra le
impugnazioni in senso tecnico

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625 ter cod. proc. pen. è inammissibile
trattandosi di istituto che, in assenza di disciplina transitoria, si applica solo ai
procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420
bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Cass. Sez. U,
36848/2014).

2

domiciliatario con cui non aveva avuto alcun contatto, e pertanto, considerata la

2. Trattandosi peraltro di questione nuova e non versando quindi in colpa la parte nella
proposizione del rimedio, non si pronuncia condanna in favore della cassa ammende ma
soltanto alle spese processuali.
3. Può invece accogliersi l’istanza con la quale il Pacchetti ha chiesto che la sua richiesta,
in caso di affermata inapplicabilità al caso di specie dell’art. 625

ter citato, sia

considerata, anche per il principio di conservazione delle impugnazioni, come di
restituzione nel termine, ex art. 175, comma 4, cod. proc. peri., per proporre appello,

decidere sull’impugnazione.
4. In primo luogo, infatti, le sezioni unite Burba non hanno mancato di affermare che ai
procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente all’entrata in
vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel
termine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175 cod. proc. pen. nel testo
previgente (dal momento che ‘il fenomeno abrogativo, in mancanza di espresse
previsioni in senso diverso -ascrivibili all’ipotesi della abrogazione c.d. “retroattiva”- non
importa la cessazione dell’efficacia delle norme abrogate ma soltanto la loro incapacità
di regolare situazioni nuove’).
5. In secondo luogo la detta pronuncia del supremo organo nomofilattico, laddove ha
ritenuto in quel caso inammissibile anche la subordinata domanda di restituzione nel
termine avanzata in udienza dal difensore ‘in quanto, pur avendo una causa petendi quella della asserita non conoscenza da parte dell’interessato del procedimento penale a
suo carico- comune a quella su cui si fondava la richiesta di rescissione del giudicato,
essa era tuttavia radicalmente avulsa dal petitum di quest’ultima’, non è preclusiva nel
caso in esame, a differenza da quanto sostenuto dal PG nella requisitoria scritta (il
quale ha dedotto che, secondo le sezioni unite, non sarebbe applicabile alla fattispecie
l’art. 568 comma 5, cod. proc. peri., essendo la richiesta di rescissione del giudicato
un’impugnazione straordinaria), della possibilità di trasmettere al giudice competente
per l’impugnazione la richiesta di restituzione nel termine.
6. Quest’ultima era infatti già tempestivamente inclusa nell’originaria richiesta di
rescissione del giudicato del Pacchetti proprio con riferimento al caso, all’epoca sub
judice dinanzi alle sezioni unite, che quest’ultima fosse ritenuta inammissibile. Sicché
neppure si profila una riqualificazione dell’impugnazione proposta.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Dispone trasmettersi gli atti relativi all’istanza di restituzione nel termine alla Corte di Appello
di Milano per quanto di competenza.
Così deciso 1’8-4-2015

Il componente est

DEPOINTAT MI CANCELLERIA
addì

12

con conseguente trasmissione degli atti alla corte di appello di Milano competente a

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