Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1959 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1959 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MILENKOVIC MIROSLAV N. IL 28/03/1993
avverso la sentenza n. 3885/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
02/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

c. c.: 29-11-12

R.G. n. 26242-12

l .-. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena
concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il
reato a lui ascritto.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale
della pena.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, posto
che il Giudice, nell’applicare la pena concordata, non era tenuto ad
alcuna motivazione sulla mancata concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena, non facente parte dell’accordo
fra le parti (Cass. I cc. 18.03.1993, n. 1155).
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro tnillecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Co1 deciso in Roma, in data 29-11-12.

FATTO E DIRITTO

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